Il provvedimento A.C. 1915, di iniziativa governativa reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
L'Accordo è composto da un breve Preambolo - in cui vengono richiamati la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alcuni tavoli di lavoro bilaterali come il Comitato congiunto di difesa e il Gruppo di cooperazione militare - e da 13 articoli.
L'articolo 1 informa la cooperazione tra le Parti ai principi di uguaglianza, reciprocità, mutuo interesse e rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale delle Parti, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
L'articolo 2 illustra le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i due Paesi. La collaborazione - che potrà avvenire attraverso incontri e visite di rappresentanti delle Istituzioni della difesa e di delegazioni civili e militari, scambio di informazioni ed esperienze, partecipazione a corsi di formazione e seminari o altre modalità concordate fra le Parti – riguarda ogni settore di interesse comune per le Parti, fra cui la politica di sicurezza e di difesa, ricerca e sviluppo, la formazione militare e la cooperazione industriale per la difesa, compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese (joint venture).
L'articolo 3 definisce la competenza dei rispettivi Ministri della difesa per l'esecuzione e attuazione dell'Accordo, anche attraverso consultazioni bilaterali (in presenza o in videoconferenza).
L'articolo 4 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e che tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti.
L'articolo 5 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati in relazione alle attività svolte secondo l'Accordo attraverso il mutuo accordo, senza fare riferimento a Parti o entità terze.
L'articolo 6 regola la cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita - nonché qualsiasi altra attività decisa congiuntamente - relativi a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata. Le Parti si impegnano altresì a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito. Tale cooperazione avverrà, inter alia, tramite ricerca scientifica, scambio di esperienze e servizi tecnici, sostegno alle industrie della difesa e agli enti governativi al fine di cooperare nel campo della produzione di beni militari.
L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti di quanto sviluppato in conformità all'Accordo, nel rispetto delle legislazioni nazionali, degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Inoltre, nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente.
L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza, specificando che il loro utilizzo, possibile esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo, dovrà avvenire in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti e che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti. L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtù del presente Accordo è permesso al personale delle Parti in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza, rilasciato ai sensi delle vigenti normative nazionali in materia, e il loro trasferimento a Parti terze non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice. Infine, la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate è rimessa ad un ulteriore specifico accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
Negli ambiti coperti dalle disposizioni dell'Accordo e al fine di promuoverne l'effettiva attuazione, l'articolo 9 conferisce ai Ministeri della difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari, di natura generale o specifica, che entreranno in vigore al momento della firma.
L'articolo 10 stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite consultazioni tra le Parti, senza ricorso a terze Parti o organismi internazionali.
L'articolo 11 regola l'entrata in vigore dopo l'espletamento delle procedure nazionali di ratifica.
L'articolo 12 prevede la possibilità di emendare l'Accordo attraverso il reciproco consenso della Parti, manifestato per iscritto.
Da ultimo, l'articolo 13 decreta che il documento in esame resta in vigore per un periodo indeterminato, salvo recesso delle Parti. In ogni caso, se non diversamente concordato, la denuncia dell'Accordo non pregiudica i programmi e le attività in corso, la sicurezza delle informazioni classificate, la proprietà intellettuale e il trattamento dei dati personali previsti dallo stesso. In caso di dubbi sull'interpretazione del testo, prevale quello in lingua inglese.
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvi gli oneri previsti all'articolo 3 dell'Accordo per spese di missione - cui si provvederà mediante riduzione dello stanziamento della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 e, parzialmente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – ed agli articoli 5 (risarcimento per eventuali danni causati in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo) e 12 (compensazione per emendamenti che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo), cui si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.