Il ddl AC 2101 reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo, sottoscrito lo scorso 22 gennaio tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo.
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento presentato al Senato,l'Accordo si è reso necessario per regolare i trasporti su strada di veicoli per il trasporto di merci (solo rimorchi e semirimorchi) in relazione all'attivazione di servizi roll on -roll off tra Italia e Egitto.
L'Accordo in esame è finalizzato a regolare i trasporti su strada dei soli veicoli trainati per il trasporto di merci, ovvero rimorchi e semirimorchi, da parte di operatori del settore dei due Paesi, tenendo conto dell'attivazione di servizi di traghetto fra i porti italiani ed egiziani e nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento.
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento presentato al Senato, il testo, una volta entrato in vigore, costituirà la normativa fondamentale per la disciplina del trasporto su strada delle merci fra i due Paesi contribuendo in modo sostanziale a rafforzare l'interscambio commerciale.
Come evidenziato nella richiamata relazione illustrativa, l'intesa è ispirata al rispetto di principi di sostenibilità ambientale con il ricorso al trasporto su nave dei soli veicoli rimorchiati, secondo la logica dell'intermodalità e del trasporto combinato.
L'intesa è composta da un preambolo e da 12 articoli.
Dopo aver chiarito le definizioni utilizzate e aver identificato le autorità competenti per la sua applicazione (per l'Italia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) (art. 1), il testo sottolinea che lo scopo dell'accordo è la facilitazione dei trasporti e del transito di beni sui territori sovrani di entrambe le Parti (art. 2).
Il testo descrive quindi le modalità di concessione delle varie tipologie di permesso per il traporto di merci, in linea con la legislazione della Parte nella quale i rimorchi e i semirimorchi circolano (art. 3).
Vengono poi fissati i requisiti assicurativi (art. 4), e definito lo scambio di dati statistici (artt. 5 e 6).
Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni per l'entrata nel territorio di ciascuna delle Parti dei veicoli trainati, senza restrizioni o diritti doganali per i veicoli e i pezzi di ricambio (art. 7) e l'applicazione della legislazione fiscale, doganale e valutaria dello Stato di circolazione dei veicoli, anche in relazione agli eventuali pedaggi (art. 8).
Una Commissione mista ha compiti di attuazione e implementazione dell'Accordo, nonché di decisione sul numero e la tipologia dei permessi da rilasciare (art. 9).
L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative fra le Parti (art. 10), i casi di sospensione temporanea dell'intesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica (art. 11) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che per la sua emendabilità (art. 12).
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.