Il disegno di legge A.C. 2292, di iniziativa governativa, reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.
Il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 5 marzo 2025 (A.S. 1352) e assegnato alla III Commissione Affari Esteri in sede Referente il 7 marzo 2025.
L'Accordo è composto da 7 articoli e specifica, innanzitutto, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro rilasciato a titolo gratuito.
Tra questi ci sono: un'età compresa fra i 18 e i 30 anni, entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi una vacanza, non essere accompagnati da persone a carico, disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante e di una assicurazione medica (articolo 1).
Il testo disciplina quindi le modalità per la presentazione della domanda di visto-lavoro, per il tramite dell'Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine (articolo 2), e fissa la durata massima del soggiorno.
Più in dettaglio, l'articolo 3, al comma 1, indica la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visti vacanza-lavoro di rimanere in Giappone per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze. Lo stesso vale per i cittadini giapponesi (comma 2), che possono svolgere un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, specificando che questo vale per un periodo non superiore a sei mesi.
A tale proposito, l'Analisi tecnico-normativa richiama le previsioni della normativa vigente in Italia in materia di ingressi per vacanze-lavoro (art. 27, comma 1, lettera r), del d.lgs. 286/1998 e art. 40, comma 20, del d.P.R. 394/1999) che limitano, all'interno dei 12 mesi di soggiorno massimo consentito, la prestazione di un'attività lavorativa per un periodo complessivo di 6 mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. Tali previsioni si intendono superate con la ratifica parlamentare dell'Accordo stesso, che prevede la possibilità di poter lavorare fino ad un massimo di 6 mesi continuativi anche con lo stesso datore di lavoro. In termini concreti, le disposizioni relative al soggiorno per vacanze lavoro sul territorio italiano dei beneficiari dell'Accordo, come previsto dall'articolo 3 del medesimo testo negoziale, dovranno applicarsi conformemente alla normativa italiana vigente. In particolare, i partecipanti al programma vacanza lavoro dovranno, al loro ingresso in Italia ed entro il termine di legge (8 giorni), richiedere in base alla legislazione della Repubblica italiana un permesso di soggiorno sulla base del visto d'ingresso rilasciato dalle competenti Autorità (art. 5, comma 2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). In linea con quanto stabilito dall'art 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998 coloro che fanno ingresso in Italia devono dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno. La procedura per l'eventuale svolgimento dell'attività lavorativa dovrà essere avviata successivamente all'arrivo in Italia del titolare del visto per vacanze-lavoro. Il datore di lavoro dovrà comunicare l'assunzione del cittadino giapponese mediante le modalità previste dalla legislazione nazionale; i beneficiari del programma Vacanza-Lavoro sono, inoltre, soggetti alla legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa a tutela dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
L'accordo stabilisce poi che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, notificandolo all'altra Parte tramite i canali diplomatici (articolo 4), e che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 5). Le disposizioni dell'accordo sono attuate conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 6).
Da ultimo, l'articolo 7 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'intesa, la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative, e regola le procedure per emendare il contenuto dell'accordo, per eventuali sospensioni e per il recesso.
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene all'aspetto tecnico-finanziario, l'Accordo prevede, all'articolo 1, la gratuità dei visti rilasciati in sua attuazione.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.