provvedimento 17 luglio 2026
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024

Il disegno di legge A.C. 2714, di iniziativa governativa, reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.

L'esame presso la Commissione III Affari Esteri della Camera in sede Referente è iniziato il 3 febbraio 2026 e si è concluso il 1° aprile 2026. 

L' Accordo si colloca nel quadro dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus fra Italia e Svizzera, erogati in forza dell'Accordo internazionale UE-Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'articolo 20 di tale Accordo del 1999 dispone che nell'ambito del trasporto di linea transfrontaliero a mezzo autobus i trasporti interni a un altro Stato non sono consentiti (divieto di cabotaggio), pur facendo salvi gli accordi bilaterali pre-esistenti, purché non siano discriminatori nei confronti degli operatori degli altri Stati membri dell'UE e non siano distorsivi della concorrenza.

La Svizzera ha, tuttavia, sollevato l'esigenza che, nell'ambito dei trasporti internazionali svolti con autobus tra l'Italia e la Svizzera, siano consentiti trasporti di cabotaggio, cioè servizi di trasporto interni all'altro Stato rispetto a quello in cui il vettore ha sede. Con   decisione (UE) 2020/854  del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020   l'Italia è stata autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che contemplasse operazioni di cabotaggio  nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere dei due Paesi,   purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza. La relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa precisano che, secondo l'ordinamento italiano (articolo 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 422/1997), l'autorizzazione all'esercizio di servizi regolari internazionali transfrontalieri e di servizi di natura locale, coincidenti con quelli di cabotaggio, – entrambi oggetto dell'Accordo in esame – è di   competenza delle Regioni e delle Province autonome, vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali anche nelle materie di loro esclusiva competenza. Le Regioni del Piemonte e della Lombardia e le Regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino‐Alto Adige sono considerate regioni frontaliere dell'Italia.
L'Accordo oggetto di ratifica è stato, quindi,   autorizzato in deroga  a quanto previsto dall'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, relativamente alla disciplina dei trasporti di cabotaggio effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi regolari internazionali transfrontalieri, rispettivamente da un' impresa stabilita nel territorio della Svizzera o dell'Italia.
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L'Accordo è composto da 9 articoli.


Nel Preambolo dell'Accordo si sottolinea che i trasporti di cabotaggio nell'ambito dei servizi regolari internazionali consentono di aumentare il fattore di carico dei veicoli e l'efficienza economica degli stessi servizi regolari.


L'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo nella disciplina dei trasporti di cabotaggio soggetti a obblighi di servizio pubblico effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi regolari internazionali effettuati con autobus tra i medesimi Paesi, in deroga al citato Accordo UE-Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia concluso il 21 giugno 1999 (comma 1).


Come precisato nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo, lo stesso « sarà attuato nel rispetto degli ordinamenti italiano e svizzero, nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Repubblica Italiana all'Unione Europea », richiedendo pertanto un'interpretazione di tutte le disposizioni dello strumento conforme al diritto unionale, anche in merito ai profili di non discriminazione fra trasportatori europei e di non distorsione della concorrenza, e che tale clausola generale prevale sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del Trattato, ai cui sensi la deroga al divieto di cabotaggio sarebbe applicabile « nell'ambito dei servizi regolari internazionali effettuati con autobus, rispettivamente da un'impresa stabilita nel territorio dell'Italia o della Svizzera », il disegno di legge di ratifica non presenta, alla luce delle considerazioni sopra svolte, profili di radicale incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'Accordo si applica ai trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito dei servizi regolari transfrontalieri con autobus che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un tragitto determinato; i viaggiatori possono essere fatti salire e scendere a fermate prestabilite (comma 2). Non si applica ai trasporti di cabotaggio effettuati né in forma di servizi regolari specializzati né in forma di servizi occasionali di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (comma 3).


L'articolo 2 individua le condizioni in presenza delle quali sono ammessi i trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito di servizi regolari internazionali, senza creare discriminazioni in territorio italiano a danno dei vettori stabiliti negli altri Stati dell'Unione europea. In pratica occorre che siano impiegati autobus immatricolati:
a) in Italia, per soddisfare le esigenze di luoghi situati sul territorio di uno o più dei Cantoni svizzeri di riferimento (Vallese, Ticino e Grigioni);
b) in Svizzera, per soddisfare le esigenze di più centri situati sul territorio di una o più Regioni italiane di riferimento (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige).


L'articolo 3 individua l'ambito territoriale di applicazione entro cui sono ammessi i trasporti di cabotaggio: per la Svizzera i Cantoni del Vallese, Ticino e Grigioni; per l'Italia le Regioni Piemonte, Lombardia e le Regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige.


L'articolo 4 concerne le diverse fasi del procedimento amministrativo che inizia con la domanda concernente l'istituzione di un trasporto di cabotaggio e si conclude con l'autorizzazione in Italia o la concessione in Svizzera di un trasporto di cabotaggio.


L'articolo 5 rinvia, per gli aspetti non specificatamente disciplinati dall'Accordo, alle norme interne applicabili di ciascuna delle due Parti contraenti.


L'articolo 6 individua per ciascuna delle due Parti contraenti le Autorità competenti: i) per l'attuazione del medesimo Accordo (per la Parte contraente italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e, per la Parte contraente svizzera, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale dei trasporti); ii) per l'autorizzazione, la modifica, la sospensione o la revoca dei servizi di cabotaggio (per la Parte contraente italiana, la Regione nel cui territorio ha partenza il trasporto di cabotaggio o gli altri Enti competenti secondo le disposizioni di legge emanate dalla Regione stessa; per la Parte contraente svizzera, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale dei trasporti).

L'articolo 7 individua la riunione in Commissione mista, composta dalle Autorità competenti individuate nel medesimo Accordo, quale modalità per assicurare la regolare applicazione dello stesso.


L'articolo 8 reca la clausola di risoluzione amichevole delle controversie tra le Parti aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in sede di Commissione mista.


L'articolo 9 individua i tempi per l'entrata in vigore dell'Accordo, che resta in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica e denuncia.

ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 del reca l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La   Relazione tecnica  precisa che gli oneri relativi alle compensazioni che le Regioni, nell'ambito della programmazione triennale dei servizi di trasporto di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 422/1997, in base ai contratti di servizio, saranno tenute a erogare in virtù dell'Accordo in esame a favore dei vettori stabiliti in Svizzera che svolgono tali servizi di trasporto pubblico locale, sarebbero stati comunque erogati ai vettori esclusivamente stabiliti in Italia che avrebbero svolto i predetti servizi al di fuori dell'ambito dei servizi internazionali con la Svizzera.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026
 
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