Il disegno di legge A.C. 2714, di iniziativa governativa, reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
L'esame presso la Commissione III Affari Esteri della Camera in sede Referente è iniziato il 3 febbraio 2026 e si è concluso il 1° aprile 2026.
L' Accordo si colloca nel quadro dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus fra Italia e Svizzera, erogati in forza dell'Accordo internazionale UE-Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'articolo 20 di tale Accordo del 1999 dispone che nell'ambito del trasporto di linea transfrontaliero a mezzo autobus i trasporti interni a un altro Stato non sono consentiti (divieto di cabotaggio), pur facendo salvi gli accordi bilaterali pre-esistenti, purché non siano discriminatori nei confronti degli operatori degli altri Stati membri dell'UE e non siano distorsivi della concorrenza.
L'Accordo è composto da 9 articoli.
Nel Preambolo dell'Accordo si sottolinea che i trasporti di cabotaggio nell'ambito dei servizi regolari internazionali consentono di aumentare il fattore di carico dei veicoli e l'efficienza economica degli stessi servizi regolari.
L'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo nella disciplina dei trasporti di cabotaggio soggetti a obblighi di servizio pubblico effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi regolari internazionali effettuati con autobus tra i medesimi Paesi, in deroga al citato Accordo UE-Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia concluso il 21 giugno 1999 (comma 1).
L'Accordo si applica ai trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito dei servizi regolari transfrontalieri con autobus che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un tragitto determinato; i viaggiatori possono essere fatti salire e scendere a fermate prestabilite (comma 2). Non si applica ai trasporti di cabotaggio effettuati né in forma di servizi regolari specializzati né in forma di servizi occasionali di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (comma 3).
L'articolo 2 individua le condizioni in presenza delle quali sono ammessi i trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito di servizi regolari internazionali, senza creare discriminazioni in territorio italiano a danno dei vettori stabiliti negli altri Stati dell'Unione europea. In pratica occorre che siano impiegati autobus immatricolati:
a) in Italia, per soddisfare le esigenze di luoghi situati sul territorio di uno o più dei Cantoni svizzeri di riferimento (Vallese, Ticino e Grigioni);
b) in Svizzera, per soddisfare le esigenze di più centri situati sul territorio di una o più Regioni italiane di riferimento (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige).
L'articolo 3 individua l'ambito territoriale di applicazione entro cui sono ammessi i trasporti di cabotaggio: per la Svizzera i Cantoni del Vallese, Ticino e Grigioni; per l'Italia le Regioni Piemonte, Lombardia e le Regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige.
L'articolo 4 concerne le diverse fasi del procedimento amministrativo che inizia con la domanda concernente l'istituzione di un trasporto di cabotaggio e si conclude con l'autorizzazione in Italia o la concessione in Svizzera di un trasporto di cabotaggio.
L'articolo 5 rinvia, per gli aspetti non specificatamente disciplinati dall'Accordo, alle norme interne applicabili di ciascuna delle due Parti contraenti.
L'articolo 6 individua per ciascuna delle due Parti contraenti le Autorità competenti: i) per l'attuazione del medesimo Accordo (per la Parte contraente italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e, per la Parte contraente svizzera, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale dei trasporti); ii) per l'autorizzazione, la modifica, la sospensione o la revoca dei servizi di cabotaggio (per la Parte contraente italiana, la Regione nel cui territorio ha partenza il trasporto di cabotaggio o gli altri Enti competenti secondo le disposizioni di legge emanate dalla Regione stessa; per la Parte contraente svizzera, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale dei trasporti).
L'articolo 7 individua la riunione in Commissione mista, composta dalle Autorità competenti individuate nel medesimo Accordo, quale modalità per assicurare la regolare applicazione dello stesso.
L'articolo 8 reca la clausola di risoluzione amichevole delle controversie tra le Parti aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in sede di Commissione mista.
L'articolo 9 individua i tempi per l'entrata in vigore dell'Accordo, che resta in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica e denuncia.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 del reca l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.