provvedimento 8 aprile 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

Il disegno di legge A.C. 1686, di iniziativa governativa, reca la ratifica  e l'esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

Si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Thailandia e  costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'IndoPacifico e sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. L'attuazione dell'Accordo comporterà - secondo il Governo - vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

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L'Accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in otto titoli.

Natura e ambito di applicazione (titolo I - articoli da 1 a 6)

Sono individuati le basi e gli obiettivi della cooperazione; in particolare, il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, nonché del principio dello Stato di diritto sono definiti elementi essenziali dell'Accordo (articolo 1). Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L'articolo 3 riconosce che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e di promuovere l'attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo. Anche tale disposizione costituisce un elemento fondamentale dell'Accordo. L'articolo 4 prevede il rispetto degli obblighi di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia. Con l'articolo 5 le Parti ribadiscono che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non dovrebbero restare impuniti e che la loro repressione dovrebbe essere garantita da provvedimenti adottati in ambito nazionale o internazionale. Infine, l'articolo 6 descrive le azioni e gli impegni comuni che saranno intrapresi dalle Parti per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare tramite lo scambio di informazioni e nel quadro della piena attuazione delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite.

Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale (titolo II - articoli 7 e 8)

Le Parti si adoperano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, quali le Nazioni Unite e le pertinenti agenzie dell'ONU, il dialogo tra l'Unione europea e l'ASEAN, il Vertice AsiaEuropa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (articolo 7). Con l'articolo 8, le Parti convengono di svolgere le attività oggetto di dialogo e cooperazione a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli.

Cooperazione in materia di scambi e investimenti (titolo III - articoli da 9 a 19)

Le Parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e si impegnano a promuovere lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci, nel rispetto dei princìpi e delle norme dell'OMC (articolo 9). Gli articoli da 10 a 13 stabiliscono poi forme di cooperazione in materia sanitaria e fitosanitaria (nelle modalità stabilite dai pertinenti strumenti di diritto internazionale), di transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili, di ostacoli tecnici agli scambi, di cooperazione doganale e agevolazione degli scambi. In materia di misure antidumping, le Parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione del predetto articolo (articolo 14).

Con l'articolo 15 si impegnano a incentivare i flussi di investimenti reciproci. Entrambe le Parti si adoperano per cooperare in settori concordati per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza (articolo 16). I successivi articoli 17 e 18 prevedono infine l'avvio di un dialogo sui servizi e lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale. Le Parti riconoscono poi la natura mondiale del commercio digitale e affermano l'importanza di partecipare ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo (articolo 19).

Cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (titolo IV - articoli da 20 a 29)

L'articolo 20 riconosce l'importanza della cooperazione tra le Parti nella promozione dello Stato di diritto e della parità di accesso alla giustizia. Viene riconosciuto (articolo 21) che la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le giovani rappresenta una necessità e un obiettivo a pieno titolo, motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile e inclusivo, della pace e della sicurezza. L'articolo 22 disciplina la cooperazione sulla protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare sotto forma di scambio di informazioni e tramite la promozione della cooperazione in materia di applicazione da parte delle rispettive autorità di controllo delle Parti. Le Parti si impegnano a intensificare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti per esse vincolanti e si adoperano per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile (articolo 23). La cooperazione consolare viene attuata mediante scambi regolari per agevolare ulteriormente le prestazioni di protezione consolare e coordinare gli sforzi per quanto riguarda l'assistenza consolare (articolo 24).

L'articolo 25 illustra le forme di cooperazione tra le Parti in materia di migrazione. In particolare, oltre a ribadire l'importanza di un impegno globale su tutti gli aspetti della migrazione, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia. Si afferma l'impegno delle Parti per una maggiore cooperazione su tutte le questioni riguardanti la cooperazione e l'assistenza umanitaria (articolo 26), compresi gli sfollati e il sostegno allo sviluppo delle capacità dei funzionari che di essi si occupano. Viene altresì previsto l'impegno a rafforzare il legame tra l'azione umanitaria e lo sviluppo. Le parti convengono di cooperare nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, i reati gravi, la corruzione e gli abusi sessuali su minori (articolo 27). Le Parti convengono sulla necessità di adoperarsi e di cooperare, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per prevenire e combattere efficacemente l'abuso dei rispettivi sistemi finanziari a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (articolo 28) e nel settore della droga (articolo 29).

Cooperazione in altri settori (titolo V - articoli da 30 a 49)

Le Parti convengono di collaborare per la promozione e la tutela dei diritti umani, promuovendo un dialogo regolare in materia (articolo 30) e di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie (articolo 31) e in materia di politiche macroeconomiche, in particolare per quanto attiene ai temi dell'integrazione economica (articolo 32). Le Parti riconoscono e si impegnano ad attuare i princìpi di buon governo in materia fiscale (articolo 33) e, pur tenendo conto delle rispettive politiche e obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione su una politica industriale che sostenga lo svolgimento di attività produttive inclusive, sostenibili e orientate allo sviluppo, la creazione di posti di lavoro dignitosi, la resilienza della catena di approvvigionamento, al fine di migliorare la competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese. Le Parti agevolano e sostengono le attività di cooperazione pertinenti nel settore privato di entrambe (articolo 35). Oltre a riconoscere l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Accordo promuove lo scambio di opinioni sulle rispettive politiche in materia, onde promuovere lo sviluppo socioeconomico, i diritti umani e le libertà fondamentali (articolo 36). Le Parti convengono di cooperare in tutti i campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di interesse reciproco e nel rispetto delle loro politiche (articolo 37). Nell'articolo 38 sono illustrate le forme di cooperazione con cui le Parti intendono rafforzare la risposta mondiale ai cambiamenti climatici, in particolare ribadendo l'impegno a conseguire gli obiettivi e i traguardi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'Accordo di Parigi. L'articolo 39 illustra le forme di cooperazione con cui le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia, mentre il successivo articolo 40 prevede una cooperazione nel settore dei trasporti, con lo scopo di promuovere trasporti sostenibili e infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti. Gli articoli da 41 a 46 illustrano poi le forme di collaborazione in materia di turismo; istruzione e cultura; protezione dell'ambiente (le Parti si adoperano in particolare per attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli accordi multilaterali pertinenti in materia di ambiente, compreso l'Accordo di Parigi); governance degli oceani; agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale; infine, nel settore sanitario, anche tenuto conto della minaccia rappresentata dalla pandemia di COVID-19. Con l'articolo 47 si dispone di intensificare la cooperazione e la promozione dell'assistenza tecnica nel settore dell'occupazione e degli affari sociali. Le Parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nell'armonizzazione dei metodi e della pratica statistica (articolo 48). Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo della società civile nel processo di dialogo e cooperazione previsto dall'Accordo e convengono di stimolare e favorire un dialogo efficace con la società civile e di promuoverne la partecipazione effettiva e costruttiva (articolo 49).

Strumenti di cooperazione (titolo VI - articoli 50 e 51)

L'articolo 50 stabilisce che, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le Parti metteranno a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione specificati nell'APC, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia secondo le procedure e i criteri propri di finanziamento. È prevista anche la cooperazione verso i Paesi terzi, come indicato dall'articolo 51, attraverso un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo in Paesi terzi e azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei Paesi confinanti con la Thailandia e nei settori pertinenti alla cooperazione trilaterale.

Quadro istituzionale (titolo VII - articolo 52)

È prevista l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi. Il Comitato risolve, se del caso, qualsiasi differenza o divergenza che derivi dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo. Il Comitato, presieduto a turno da ciascuna Parte, si riunisce di norma almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles.

Disposizioni finali (titolo VIII - articoli da 53 a 64)

La clausola evolutiva, descritta dall'articolo 53, prevede che le Parti possono estendere di concerto l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra le Parti e sono soggetti a un quadro istituzionale comune. L'articolo 54 regolamenta il rapporto dell'APC con altri accordi. Fatte salve le pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né l'APC né qualsiasi azione intrapresa in sua applicazione pregiudica la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Thailandia. L'APC lascia poi impregiudicate l'applicazione e l'esecuzione degli impegni assunti da ciascuna Parte nei confronti di terzi; nessuna disposizione dell'APC osta a che una Parte adotti provvedimenti, anche in materia di composizione delle controversie, nell'ambito di qualsiasi altro accordo internazionale di cui entrambe le Parti siano firmatarie.

In virtù dell'articolo 55, le Parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in forza dell'APC. In caso di inadempimento di una Parte, l'altra può prendere le misure del caso, conformemente al diritto internazionale e alla procedura prevista dal paragrafo 4 (che prevede il coinvolgimento del Comitato misto). Una procedura speciale regola il caso di mancato rispetto di uno degli obblighi descritti come elementi essenziali dell'Accordo (articoli 1.1 e 3.1). Le misure sono temporanee e proporzionate alla violazione e possono comprendere la sospensione, totale o parziale, dell'APC.

I successivi articoli 56 e 57 disciplinano, rispettivamente, la facilitazione della cooperazione nel quadro dell'APC tramite esperti e funzionari e l'ambito di applicazione territoriale.

L'articolo 58 definisce le Parti dell'Accordo, in conformità alla sua natura mista. Per quanto riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria (articolo 59), l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie. È prevista la possibilità di applicare l'Accordo in via provvisoria.

L'articolo 60 disciplina la durata e la denuncia dell'Accordo: esso è valido per un periodo di cinque anni, automaticamente prorogabili per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi di un anno. È ammessa la denuncia dell'Accordo da una delle Parti, mediante preavviso scritto; la denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.

L'articolo 61 specifica le modalità di modifica dell'Accordo, mentre l'articolo 62 menziona le dichiarazioni comuni allegate all'atto, che ne costituiscono parte integrante.

In particolare, la prima Dichiarazione comune riguarda l'articolo 5 (Gravi crimini di portata internazionale): il testo ricorda che la Thailandia e gli Stati membri sono firmatari dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e che lo Statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono « gravi crimini di portata internazionale ».

La seconda Dichiarazione comune riguarda l'articolo 23 (Cooperazione giudiziaria e giuridica) e stabilisce che il Governo reale thailandese procederà con ogni mezzo, nel rispetto della propria legislazione, affinché una persona estradata non sconti la pena di morte. In presenza di una sentenza di condanna a morte, il Governo reale thailandese si impegna a presentare una raccomandazione di grazia da parte del Re.

Gli ultimi due articoli (articoli 63 e 64) disciplinano rispettivamente le notifiche e i testi facenti fede.

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie. In particolare i commi 1 e 2 contengono la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 precisa infine che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 53 (clausola evolutiva di estensione dell'accordo) e 54 (rapporto dell'APC con altri accordi) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'impatto finanziario di futuri accordi o protocolli tra UE e Thailandia su settori o attività specifici, ai sensi dell'art. 53, e altri futuri accordi bilaterali tra Italia e Thailandia, ai sensi dell'art. 54, sarà dunque oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale e comunque soggetta alle ordinarie procedure di verifica dell'impatto finanziario previste dall'ordinamento contabile nazionale. In quest'analisi dovranno essere considerate sia gli oneri sia le maggiori potenziali entrate derivanti dall'espansione dell'attività economica e dell'imponibile facilitati da tali accordi.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025