provvedimento 8 aprile 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Il disegno di legge A.C. 1687, di iniziativa governativa, reca la ratifica  e l'esecuzione dell'Accordo  quadro di partenariato globale e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
Si tratta del primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'IndoPacifico e sulla base di valori universali condivisi. L'attuazione dell'Accordo comporterà - secondo il Governo - vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.
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L'Accordo si compone di 60 articoli, suddivisi in dieci titoli.

 Natura e ambito di applicazione (titolo I - articoli 1 e 2)

Sono individuati le basi (articolo 1) e gli obiettivi (articolo 2) della cooperazione. Il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, e del principio dello Stato di diritto è definito quale elemento essenziale dell'Accordo.

Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale (titolo II - articoli 3 e 4)

Le Parti si adoperano a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue pertinenti agenzie, il dialogo tra l'Unione europea e l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 3). Le Parti possano anche cooperare, di comune accordo, mediante attività svolte a livello regionale o combinando quadri bilaterali e regionali (articolo 4).

Cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali (titolo III - articoli da 5 a 9)

Le Parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo (articolo 5), secondo le modalità riconosciute nel testo dell'Accordo. L'intesa prospetta poi forme di collaborazione di fronte alla minaccia di crimini gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale (articolo 6). Le Parti convengono inoltre (articolo 7) di rafforzare i regimi internazionali sulle armi di distruzione di massa; riconoscono che la proliferazione di esse costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali; convengono di cooperare e di contribuire alla stabilità e alla sicurezza internazionali garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite. Tali disposizioni costituiscono un elemento essenziale dell'Accordo. Le Parti cooperano in materia di armi convenzionali (articolo 8) e collaborano al fine di promuovere la moderazione nei dialoghi per affrontare le questioni di interesse reciproco e nei consessi regionali e internazionali (articolo 9).

Cooperazione in materia di commercio e investimenti (titolo IV - articoli da 10 a 17)

Le Parti cooperano in materia di commercio e investimenti, impegnandosi, tra l'altro, a concludere tra di esse un Accordo di libero scambio (articolo 10), che costituisce un accordo specifico secondo la definizione del successivo articolo 52. Inoltre, le Parti potranno decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di commercio e investimenti attraverso il dialogo, la cooperazione e iniziative definite di comune accordo, affrontando i settori di cui agli articoli da 11 a 17 (questioni sanitarie e fitosanitarie; ostacoli tecnici agli scambi; dogane; investimenti; concorrenza; servizi; diritti di proprietà intellettuale).

Cooperazione in materia di giustizia e sicurezza (titolo V - articoli da 18 a 24)

Oltre ad attribuire particolare importanza al rafforzamento dello Stato di diritto, le Parti cooperano per rafforzare tutte le istituzioni competenti (articolo 18). Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e alla condivisione delle conoscenze al fine di promuovere un elevato livello di protezione dei dati personali, basato sulle norme internazionali applicabili, comprese quelle dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e altri strumenti giuridici internazionali (articolo 19). Le Parti possono stabilire un dialogo sulle questioni attinenti al tema della migrazione. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono che la Malaysia e ogni Stato membro dell'Unione europea riammetteranno, fatta salva la necessità di confermare la cittadinanza, tutti i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro o della Malaysia, su richiesta della controparte e senza ulteriori formalità oltre a quelle elencate dall'Accordo. Se una delle Parti lo ritiene necessario, esse possono negoziare un accordo che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione, ivi compreso l'obbligo di riammissione delle persone che non sono cittadini, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da una delle Parti o che sono entrati nel territorio di una Parte arrivando direttamente dal territorio dell'altra Parte (articolo 20). Con l'articolo 21, la Malaysia concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato nel Paese devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in Malaysia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro. Le Parti collaborano per garantire una politica equilibrata contro le droghe illecite (articolo 22), per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione (articolo 23) e contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (articolo 24).

Cooperazione in altri settori (titolo VI - articoli da 25 a 33)

Le Parti convengono di collaborare per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani (articolo 25), così come di favorire una maggiore armonizzazione delle norme e dei parametri comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altre parti del settore finanziario, ivi compresi i servizi finanziari islamici (articolo 26). Le Parti collaborano inoltre per promuovere gli scambi di informazioni sulle rispettive tendenze economiche e per condividere le esperienze relative alle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale (articolo 27). È previsto l'impegno a collaborare in materia fiscale attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione delle pratiche fiscali dannose, attuati conformemente alle norme internazionali, al fine di promuovere e sviluppare le attività economiche (articolo 28). Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalità economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (articolo 29). Il testo contiene anche l'impegno a intensificare lo scambio di informazioni per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo (articolo 30) e cooperare in materia di società dell'informazione (articolo 31) e di cibersicurezza (articolo 32), in particolare tramite lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche. Le Parti valutano inoltre le modalità per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e di informazione (articolo 33).

Cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione (titolo VII - articoli 34-46)

Le Parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, attraverso scambio di informazioni, promozione di partenariati di ricerca e promozione della formazione e degli scambi di ricercatori (articolo 34). Nell'ambito dell'Accordo, le Parti convengono inoltre di cooperare nel settore delle tecnologie verdi (articolo 35): tale cooperazione può assumere la forma di dialogo tra le pertinenti istituzioni e agenzie, scambio di informazioni, programmi di scambio di personale, visite di studio, seminari e workshop. È presente l'impegno a intensificare la cooperazione nel settore dell'energia (articolo 36), anche con lo scopo di diversificare l'approvvigionamento e aumentare l'efficienza energetica, e nel settore dei trasporti (articolo 37). Si conviene inoltre di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (articolo 38), sforzandosi di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali e promuovendo inoltre l'attuazione di programmi nel campo dell'istruzione superiore e per la mobilità e la formazione dei ricercatori, compreso il programma Erasmus+. Le Parti convengono inoltre di cooperare per promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente (articolo 39); di incoraggiare il dialogo e di promuovere la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale (articolo 40), nel campo della salute (articolo 41) e nel settore dell'occupazione e degli affari sociali (articolo 42). Ulteriori norme concernono la promozione dello sviluppo delle capacità statistiche (articolo 43) e il riconoscimento del ruolo delle organizzazioni della società civile e delle istituzioni accademiche (articolo 44). È infine affermato l'impegno a collaborare per incentivare lo sviluppo di capacità nel settore della pubblica amministrazione (articolo 45) e a cooperare per prevenire e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo (articolo 46).

Strumenti di cooperazione (titolo VIII - articoli da 47 a 49)

Per raggiungere gli obiettivi di cooperazione elencati dall'Accordo, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari per attività di cooperazione, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative (articolo 47). Qualsiasi tipo di assistenza finanziaria dell'Unione europea nell'ambito dell'APC viene attuato dalle Parti secondo i princìpi di una sana gestione finanziaria; le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, in conformità alle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari. Tali misure prevedono lo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa reciproca. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorità competenti della Malaysia possono convenire su un'ulteriore cooperazione nel settore della lotta antifrode (articolo 48). I diritti di proprietà intellettuale risultanti da accordi di cooperazione nell'ambito dell'APC devono essere protetti e applicati in conformità alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari di ciascuna Parte e agli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie (articolo 49).

Quadro istituzionale (titolo IX - articolo 50)

Con l'articolo 50 viene istituito un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'APC, formulare raccomandazioni per promuovere il conseguimento degli obiettivi e risolvere, se del caso, qualsiasi divergenza derivante dalla sua interpretazione e attuazione. Il Comitato, che si riunisce di norma ogni due anni in Malaysia o a Bruxelles, verrà presieduto a turno da ciascuna delle Parti e controllerà inoltre l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 52.

Disposizioni finali (titolo X - articoli 51-60)

Sono stabilite norme sulla divulgazione di informazioni (articolo 51) e si lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti dalle Parti nei confronti di organizzazioni internazionali e di Paesi terzi. Le Parti possono integrare l'intesa concludendo accordi specifici sulle materie trattate dall'APC (articolo 52). In materia di adempimento degli obblighi (articolo 53), si prevede che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale. Ove una delle Parti ritenga che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'APC, è prevista una procedura di consultazione, sotto l'egida del Comitato misto, volta a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile. Ove ciò non sia possibile, la Parte notificante può prendere le misure appropriate (vale a dire, qualsiasi misura raccomandata dal Comitato misto o la sospensione, parziale o integrale, dell'applicazione dell'APC). È prevista una procedura speciale qualora una Parte ritenga che l'altra sia venuta meno agli elementi essenziali dell'Accordo (articolo 1.1 e articolo 7.1). Tutte le misure appropriate devono essere proporzionate e non devono pregiudicare gli altri obblighi derivanti dall'APC non interessati dalla situazione. Il medesimo titolo reca inoltre disposizioni relative alle facilitazioni da accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione (articolo 54), all'applicazione territoriale dell'APC (articolo 55), alla definizione delle Parti, in piena conformità alla natura mista dell'Accordo (articolo 56) e alla procedura di modifica dell'APC (articolo 57). Per quanto riguarda l'entrata in vigore e la durata (articoli 58-59), il testo stabilisce che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie. L'Accordo ha durata quinquennale, con proroga automatica per periodi successivi di un anno, salva diversa comunicazione per iscritto di una delle Parti sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi di un anno. L'Accordo può essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto; in tal caso, la denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. L'ultimo articolo dell'Accordo (articolo 60) individua i testi facente fede.

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie. In particolare i commi 1 e 2 contengono la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 precisa infine che agli eventuali oneri derivantidall'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Secondo la relazione tecnica, l'impatto finanziario di altri futuri accordi bilaterali tra Italia e Malaysia, ai sensi dell'art. 52, sarà oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale e comunque soggetta alle ordinarie procedure di verifica dell'impatto finanziario previste dall'ordinamento contabile nazionale. In quest'analisi dovranno essere considerati sia gli oneri sia le maggiori potenziali entrate derivanti dall'espansione dell'attività economica e dell'imponibile facilitati da tali accordi.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025