Il disegno di legge A.C. 2850, di iniziativa governativa, è stato presentato alla Camera il 19 marzo 2026 e assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente il 14 aprile 2026.
Il provvedimento reca la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026".
L'esame in Commissione è iniziato il 28 aprile 2026 e si è concluso il 1° luglio 2026.
Il disegno di legge A.C. 2850, di iniziativa governativa, è stato presentato alla Camera il 19 marzo 2026 e assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente il 14 aprile 2026. Il provvedimento reca la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026".
La relazione illustrativa specifica che l'Accordo in esame costituisce un quadro normativo basilare e uno strumento d'incentivo per i produttori italiani e cinesi nella progettazione e realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione. La promozione della cinematografia italiana all'estero rientra tra i compiti istituzionali del Governo italiano attinenti al cinema. Nell'attuazione di tale compito, la cooperazione cinematografica con la Cina, una delle maggiori potenze internazionali, contribuisce a sviluppare le relazioni culturali tra i due Paesi, non senza significative conseguenze economiche.
I rapporti cinematografici tra l'Italia e la Cina non sono al momento disciplinati da una specifica normativa. Un precedente accordo bilaterale di coproduzione cinematografica tra i due Stati, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, ratificato ai sensi della legge 25 settembre 2012, n. 173, ed entrato in vigore il 17 aprile 2013, ha cessato i suoi effetti il 17 aprile 2021 secondo quanto previsto dall'articolo 17 dell'accordo medesimo.
Nel 2026 le Parti hanno sottoscritto il nuovo Accordo al fine di rendere disponibile per i rispettivi produttori cinematografici uno strumento normativo d'incentivo alle coproduzioni cinematografiche a livello intercontinentale.
L'Accordo consente che le coproduzioni realizzate siano considerate opere nazionali dai rispettivi Paesi e possano fruire degli stessi benefìci concessi alle opere nazionali.
La relazione precisa inoltre che la prima bozza di testo è stata elaborata dall'Italia, a seguito di un'approfondita valutazione svolta dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura con l'Ufficio del consigliere diplomatico, dalla quale è emersa l'opportunità di proporre alle Autorità cinesi la stipulazione di un nuovo accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica. Il testo è stato successivamente riveduto e perfezionato, con il recepimento di alcune indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il negoziato si è svolto in tempi brevi e non ha richiesto trattative prolungate.
Sebbene il precedente accordo italo-cinese contemplasse anche i film per la televisione e i film realizzati con tecnologia digitale, estendendosi quindi alle coproduzioni audiovisive, il testo del nuovo Accordo prende in considerazione unicamente le opere con destinazione cinematografica. La restrizione del campo di applicazione alle opere destinate alle sale cinematografiche è dovuta unicamente - spiega sempre la relazione illustrativa - ad un'esigenza della Parte cinese.
Più in dettaglio, l'Accordo si compone di 19 articoli e di un Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
L'articolo 1 (Definizioni) definisce il significato di «coproduzione» e di «coproduttore».
L'articolo 2 (Autorità competenti) individua le Autorità competenti, responsabili dell'applicazione dell'Accordo. In particolare, per l'Italia si tratta del Ministero della Cultura, Direzione generale Cinema e audiovisivo, mentre per la Repubblica popolare Cinese della China Film Administration.
L'articolo 3 (Riconoscimento di una coproduzione) equipara le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali con l'ammissione a fruire dei benefìci previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti in favore delle opere nazionali. Una coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo dovrà essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e potrà beneficiare dei vantaggi, anche con riguardo al regime di tassazione e ad eventuali contributi specifici, che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede, pertanto solo il coproduttore italiano avrà titolo a godere dei benefici accordati in Italia, al pari delle produzioni nazionali. La relazione tecnica precisa che il riconoscimento di tali benefici non è automatico in quanto consegue soltanto all'esito della procedura di valutazione descritta al successivo articolo 4 dell'Accordo e nelle "Norme di procedura" di cui al relativo Allegato. La valutazione delle istanze dei coproduttori e la verifica della conformità delle stesse alle disposizioni dell'Accordo e alla normativa nazionale sono effettuate dalle Autorità competenti individuate all'articolo 1 e rientrano, per la parte italiana, nella competenza del Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo, che provvede con le risorse umane e strumentali già a disposizione e con le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo individua inoltre le procedure e le prerogative volte al riconoscimento della coproduzione e dispone l'informazione reciproca tra le Autorità competenti in merito alle decisioni che vengono assunte.
L'articolo 4 (Norme di procedura) descrive le procedure volte al "riconoscimento della coproduzione" rinviando alle "Norme di procedura" descritte nell'Allegato.
L'articolo 5 (Partecipazione) individua, sulla base della nazionalità, gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, dell'equiparazione dei cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.
L'articolo 6 (Riprese) indica i luoghi ove realizzare le riprese, prendendo in considerazione sia i teatri di posa sia gli ambienti interni ed esterni reali.
L'articolo 7 (Apporti dei coproduttori) stabilisce le quote percentuali minima (venti per cento) e massima (ottanta per cento) degli apporti finanziari consentiti ai coproduttori, prevedendo la possibilità di deroghe.
L'articolo 8 (Proprietà e lingue) prevede la comproprietà del master originale della coproduzione realizzata, in proporzione al proprio contributo finanziario, l'individuazione dei laboratori per effettuarne il deposito e le versioni linguistiche. La relazione tecnica precisa che la disposizione ha carattere procedurale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
L'articolo precisa inoltre i territori in cui è possibile eseguire il doppiaggio e la sottotitolazione delle opere realizzate.
L'articolo 9 (Agevolazioni) disciplina le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni con riguardo all'ingresso dello staff ed all'importazione ed esportazione temporanea delle attrezzature necessarie alla realizzazione e commercializzazione delle coproduzioni. La relazione tecnica specifica che tali agevolazioni, già previste in analoghi Accordi internazionali in materia al fine di incoraggiare la realizzazione delle coproduzioni, sono riconosciute nel rispetto della legislazione nazionale e delle relative dotazioni anche finanziarie per l'Italia, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea
L'articolo 10 (Identificazione delle coproduzioni) dispone che ogni forma di diffusione di ciascuna coproduzione realizzata venga identificata quale «coproduzione italo-cinese» o «cinese-italiana».
L'articolo 11 (Festival internazionali) fissa i criteri per l'individuazione del coproduttore al quale spetta la presentazione della coproduzione realizzata ai festival internazionali. Limitatamente al coproduttore cinese, l'articolo in esame fissa il termine entro il quale lo stesso è tenuto ad informare la propria Autorità circa l'intenzione di presentare la coproduzione ad un festival.
L'articolo 12 (Proventi) fissa le condizioni inerenti alla ripartizione dei mercati e dei proventi.
L'articolo 13 (Esportazione) detta la disciplina applicabile per l'esportazione delle opere coprodotte.
L'articolo 14 (Coproduzioni multilaterali) disciplina le coproduzioni "multilaterali", ossia coproduzioni tra coproduttori italiani e cinesi e coproduttori di Paesi terzi con i quali una o entrambe le Parti abbiamo concluso un accordo di coproduzione cinematografica, individuando le relative quote di partecipazione finanziaria.
L'articolo 15 (Controllo e vigilanza) affida alle Autorità competenti il compito di vigilare sull'applicazione dell'Accordo.
La relazione tecnica osserva che l'Accordo non prevede l'istituzione di una "Commissione Mista" e, dunque, la necessità di stanziare specifici fondi a copertura di eventuali oneri di missione. La supervisione e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo viene svolta dalle rispettive Autorità competenti con le risorse umane e strumentali già a disposizione e con le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 16 (Autorizzazione per la pubblica proiezione) disciplina la proiezione in pubblico delle coproduzioni realizzate secondo la normativa vigente nei rispettivi Paesi e dispone che il riconoscimento di una coproduzione non vincoli le Autorità competenti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione stessa e che la proiezione in pubblico di una coproduzione realizzata sia soggetta ad autorizzazione.
L'articolo 17 (Obblighi delle Parti) richiama gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto riguarda l'Italia, dalla sua appartenenza all'Unione europea.
La disposizione dispone inoltre garanzie sulla protezione dei dati personali.
In relazione a questo aspetto, la relazione illlustrativa precisa che, "in attuazione del presente Accordo si procederà ad occasionali e limitati trasferimenti di dati personali, come previsto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso, avvalendosi della deroga autorizzata per importanti motivi di interesse pubblico dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati), nell'ambito del capo 5, riguardante trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Si segnala, infine, la possibilità di avvalersi della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del GDPR nel caso in cui l'interessato abbia esplicitamente acconsentito a limitati e occasionali trasferimenti di dati, dopo essere stato informato dei possibili rischi dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate".
L'articolo 18 (Risoluzione delle controversie) reca la disciplina per la risoluzione delle controversie e dispone che eventuali controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte amichevolmente;
in caso di controversie tra coproduttori, rinvia a quanto previsto al paragrafo 4, lettera l), dell'Allegato.
L'articolo 19 (Disposizioni finali) reca le disposizioni finali, relative all'entrata in vigore ed alla durata dell'Accordo, regolando la validità dell'Accordo e le modalità da osservare per l'eventuale recesso dall'Accordo, indicando gli effetti che si producono nel caso di denuncia dell'Accordo e disciplinando le procedure da osservare per l'entrata in vigore di eventuali modifiche da apportare al testo dell'Accordo mentre, per l'entrata in vigore di eventuali modifiche da apportare all'Allegato dell'Accordo, rimanda alle disposizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
L'Allegato dispone le Norme di procedura che regolamentano l'iter amministrativo finalizzato al riconoscimento delle coproduzioni in applicazione dell'Accordo, tra cui in particolare:
Con riguardo al contratto di coproduzione, l'Allegato fornisce un elenco dettagliato dei requisiti che esso deve possedere, tra cui:
il preventivo di spesa;
Nell'Allegato si precisa che le Autorità competenti possono richiedere ogni altro documento necessario ai fini istruttori e che le stesse si informano reciprocamente delle rispettive decisioni. Vengono, inoltre, indicate le procedure da osservare in materia di modifiche al contratto originario di coproduzione depositato.
Il disegno di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica.
L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 riguarda la clausola di invarianza finanziaria e dispone che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.