Il disegno di legge AC 2102 reca la ratifica ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016
L'Accordo, frutto di un iter negoziale complesso e piuttosto lungo, è finalizzato al rafforzamento della cooperazione economica tra Unione europea e Ghana, attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e la conseguente facilitazione dell'accesso al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale.
Il testo si compone di 82 articoli (suddivisi in sette Titoli), di due Appendici, di quattro Allegati e di un Protocollo.
L'Accordo inizia con un preambolo che indica le ragioni che lo sottendono e gli obiettivi.
Il Titolo I (artt. 1 e 2) precisa l'obiettivo di consentire al Ghana un miglior accesso al mercato dell'UE, anche nell'ottica di un più ampio Accordo di partenariato economico, promuovendo una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale e rafforzare le relazioni fra le Parti.
L'intesa definisce quindi i termini del partenariato per lo sviluppo, da attuarsi non solo da parte dell'UE ma tramite il sostegno delle politiche di cooperazione dei singoli Stati membri, nel rispetto dei principi di complementarietà degli aiuti e di efficacia (Titolo II, artt. 3-9).
Il Titolo III (artt. 10-43) disciplina gli aspetti tecnici relativi al regime commerciale per le merci, con riferimento ai dazi doganali e alle misure non tariffarie, agli strumenti di difesa commerciale, al regime doganale e all'agevolazione degli scambi commerciali, agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie.
Dazi doganali e misure non tariffarie
Le parti convengono che:
Misure di difesa commerciale
Facilitazione doganale e commerciale
Le parti convengono di:
Barriere tecniche alle misure commerciali, sanitarie e fitosanitarie
L'Accordo richiama quindi gli aspetti relativi ai servizi, agli investimenti e alle regole connesse al commercio (Titolo IV, art. 44), impegnando le Parti a concludere al più presto un completo Accordo di partenariato economico, e disciplina le modalità di prevenzione e risoluzione di eventuali controversie (Titolo V, artt. 45-67).
Vengono poi fissate le clausole di eccezioni generali (Titolo VI, artt. 68-70), fra cui quelle relative alla tutela della pubblica sicurezza, della vita e del patrimonio nazionale, e specifiche in tema di sicurezza e fiscalità.
Infine il Titolo VII reca disposizioni istituzionali, generali e finali (artt. 71-82), impegnando le Parti – fra l'altro - all'esecuzione dell'Accordo anche tramite la creazione un Comitato APE responsabile dell'amministrazione dei settori coperti dall'intesa (art. 73), nonché a facilitare la cooperazione in tutti i settori previsti dall'intese fra le regioni ultra-periferiche dell'Unione europea e il Ghana (art. 74).
Le due appendici riguardano rispettivamente i prodotti prioritari per l'esportazione dal Ghana e le autorità competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo.
I quattro allegati trattano dei dazi sui prodotti originari del Ghana e della parte europea, recano l'elenco dei diritti e degli altri oneri della parte ghaneana e quello delle regioni ultra-periferiche dell'Unione europea interessate dall'articolo 74, ovvero i Dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione), le Azzorre, Madeira e le Isole Canarie.
Il protocollo, infine, disciplina gli aspetti correlati all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
Agli oneri finanziari (articolo 3) derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 7 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale relativo all'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 9.966 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 11 del medesimo Protocollo, valutati in euro 3.742 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.