provvedimento 21 luglio 2026
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023

Il disegno di legge (A.C. 2959) recante la "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023", di iniziativa governativa, è stato approvato dal Senato (A.S. 1879) il 9 giugno 2026, trasmesso alla Camera il 10 giugno 2026 e assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente il 1° luglio 2026.

apri tutti i paragrafi

Composta da 26 articoli, l'intesa contiene, in primo luogo, le definizioni di rilievo, tra le quali, più in particolare, quelle di "Stato di Condanna", "Stato di Esecuzione", "Condanna", "Sentenza" e "Persona Condannata" (Articolo 1). Il Trattato consente il trasferimento dei cittadini o residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine o residenza per scontarvi la pena. La finalità del trasferimento è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui abbia saldi legami familiari, sociali e/o lavorativi (Premesse e Articoli 2 e 10). Il trasferimento potrà avvenire soltanto se il condannato sia un cittadino o un soggetto legalmente e stabilmente residente nell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a due anni (salvo casi eccezionali), il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, che i due Stati siano d'accordo sul trasferimento.

L'articolo 3 individua nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, mentre l'articolo 4 disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere rappresentate alla persona interessata dalle Parti (Articolo 4). È inoltre consentito il trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima — conformemente a quanto avviene tra gli Stati membri dell'Unione Europea sulla base della decisione-quadro 2008/909/GAI, attuata in Italia dal d.lgs. 7.9.2010 n. 161 – quando nei suoi confronti sia stata disposta l'espulsione o altra misura per effetto della quale la stessa persona, una volta espiata la pena, non potrà più soggiornare nello Stato di condanna (Articolo 18), oppure nel caso di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna verso lo Stato di esecuzione (Articolo 17). Le Parti potranno altresì prendere in considerazione, ai fini dell'assunzione della decisione relativa al trasferimento, eventuali situazioni eccezionali (quali le condizioni di salute del condannato e dei suoi familiari, l'età avanzata ovvero il suo stato d'invalidità fisica o psichica) (Articolo 4 lett. c) e d) ed Articolo 10). La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, ovvero da uno degli Stati contraenti (Articolo 6). Le Autorità Centrali, competenti per la ricezione e la trasmissione delle richieste di trasferimento, sono individuate nei rispettivi Ministeri della Giustizia (Articolo 3).

Seguono le modalità per richiedere il trasferimento (artt. 5-9) - inclusi gli obblighi informativi e lo scambio di documentazione - e per adottare la decisione (art. 10). Si prevede che il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento, consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.

Ulteriori disposizioni riguardano la consegna della persona condannata (art. 11), le modalità di esecuzione della condanna (art. 12), la possibilità di revisione della sentenza (art. 13), le modalità di cessazione dell'esecuzione (art. 14) e il divieto di doppia incriminazione della persona trasferita (art. 15). L'Accordo disciplina altresì gli obblighi di informazione gravanti sullo Stato di esecuzione della condanna (art. 16), i casi di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna (art. 17), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (art. 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (art. 19) e le modalità per la suddivisione delle spese (art. 20).

Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei limiti d'uso di ogni informazione utilizzata nella procedura di trasferimento (art. 21), al trattamento dei dati personali (art. 22), ai rapporti con altri Accordi internazionali (art. 23), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (art. 25), nonché all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla denuncia del Trattato (art. 26). 2 Con riferimento al trattamento dei dati personali (Articolo 22), la relazione illustrativa rappresenta che il Paraguay non rientra tra i Paesi terzi, vale a dire non SEE, che l'UE considera adeguati in materia di protezione dei dati personali e che il citato articolo 22 introduce la verifica caso per caso della sussistenza di garanzie adeguate per il trasferimento di dati personali in ambito penale, prevista nei confronti dei predetti Paesi ai sensi dell'art 33, comma 1, lett. b, del D.lgs. 51/2018.

ultimo aggiornamento: 15 luglio 2026

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 quantifica gli oneri finanziari in 20.654 euro annui a decorrere dal 2026, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 15 luglio 2026
 
dossier