provvedimento 26 giugno 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal

Sulla G.U. n. 244 del 17 ottobre 2024 è stata pubblicata la legge n. 151 del 2024, di ratifica e l'esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

 Come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento presentato al Senato (A.S. 613 - A.C. 1149), la ratifica in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore.

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Il Trattato si compone di 26 articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 precisa gli ambiti dell'assistenza giudiziaria in materia penale (fra cui la ricerca e identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti).

L'articolo 2 circoscrive l'ambito di operatività del "principio della doppia incriminazione" ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

L'articolo 3 disciplina inoltre i casi In cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria, includendovi, oltre a quelli previsti dalle norme pattizie internazionali, i casi

in cui:

- la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto;

- si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare;

- si proceda per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale e si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche.

 

Il Trattato individua quindi nei rispettivi Ministeri della Giustizia le Autorità centrali Designate dalle Parti (art. 4), disciplina le forme e il contenuto della richiesta (art. 5), le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza (art. 6) e per la notifica dei documenti (art. 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (art. 7), le assunzioni probatorie (artt. 9-10), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (art. 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (art. 13).

I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone (art. 14), la produzione di documenti (art. 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (art. 16), gli accertamenti bancari e finanziari (art. 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (art. 18) e le procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (artt. 20 e 21).

Il Trattato disciplina infine le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (art. 23), la suddivisione delle spese tra le Parti (art. 24) e la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (art. 25).

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025

L'A.C. 1149 si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione del provvedimento.

L'art. 3) quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 73.079 euro annui a decorrere dal 2023 (per trasferimenti, trasporto di cose, traduzioni, videoconferenze, ecc.), cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2) autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'art. 4) stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025
 
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