provvedimento 23 luglio 2026
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023

Il disegno di legge (A.C. 2958) reca la ratifica di tre diversi accordi internazionali in materia di cooperazione penale tra Italia e Vietnam, relativi rispettivamente all'estradizione, al trasferimento delle persone condannate e all'assistenza giudiziaria in materia penale sottoscritti nel luglio 2023. Approvato dal Senato il 9 giugno 2026 (A.S. 1880), il provvedimento è stato trasmesso alla Camera il giorno successivo e assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente il 1° luglio 2026.

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Accordo su estradizione

 L'Accordo si compone di 26 articoli. Prevede, come d'abitudine, che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione, anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (art. 2). Per l'estradizione processuale l'Accordo prevede un limite di pena non inferiore a un anno di detenzione nel massimo edittale; mentre per quella esecutiva il limite di pena è pari a sei mesi, quale minimo residuo da scontare. Il testo contempla ipotesi di diniego dell'estradizione nei casi previsti dal diritto internazionale, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (art. 3), e disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (art. 4). Il Trattato prevede e disciplina, in relazione all'estradizione del cittadino, un particolare motivo di rifiuto facoltativo (art.5). Ulteriori disposizioni riguardano - fra le altre – le modalità per la formulazione delle domande di estradizione (artt. 7-8), per l'applicazione del "principio di specialità" in favore della persona estradata, secondo cui essa non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione (art. 10), per la consegna della persona richiesta (art. 14) e per l'estradizione semplificata (art. 16).

Trattato sul trasferimento delle persone condannate

L'accordo, composto da 27 articoli, consente in linea di principio che il cittadino di uno degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito in vista dell'esecuzione di detta sentenza nel proprio Paese di origine. La finalità è evidentemente di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari. Il testo prevede che il trasferimento possa avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che abbia dato luogo alla condanna 2 costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento (art. 4). Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, altresì, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (art. 5). Ulteriori articoli disciplinano, fra l'altro, i documenti richiesti per dare luogo al trasferimento (art. 7), le modalità di consegna della persona trasferita (art. 11) e le modalità di esecuzione della condanna nel Paese che riceve la persona (art. 12).

Trattato sull'assistenza giudiziaria

Composto da 24 articoli, è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, disciplinando il settore dell'assistenza giudiziaria penale e adeguandolo all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali transnazionali. L'ampiezza degli intenti perseguiti è esplicitata nelle norme generali, secondo cui le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – l'acquisizione e la trasmissione di atti; l'assunzione di dichiarazioni; il trasferimento di persone condannate e detenute per attività di indagine; perquisizioni e sequestri; confische; scambio di informazioni riguardanti rapporti bancari e finanziari, e, in generale, ogni altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte Richiesta (art. 1). I successivi articoli individuano nel Ministero della giustizia italiano e nella Procura suprema del popolo le Autorità centrali designate (art. 2), stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (art. 3), le modalità per opporvi un rifiuto o un differimento (art. 4) e le modalità di esecuzione delle richieste (art. 5).

ultimo aggiornamento: 15 luglio 2026

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi in 125.411 euro annui a decorrere dal 2026, di cui circa:

  • 31 mila per il trattato di estradizione
  • oltre 21 mila per il trattato sul trasferimento delle persone condannate
  • circa 73 mila per il trattato di assistenza giudiziaria penale.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 15 luglio 2026
 
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