provvedimento 8 aprile 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012

Il disegno di legge A.C. 1585, di iniziativa governativa, reca la ratifica  e l'esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg nel novembre 1999, nonché delle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo stesso, adottate a Ginevra nel maggio 2012.

L'obiettivo dei due strumenti internazionali è incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni. A tal fine essi estendono l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM2,5) e danno priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il black carbon (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti), elementi cancerogeni causa di gravi malattie cardiopolmonari. Le misure prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV) derivanti da prodotti per uso domestico e di costruzione e introducono disposizioni per la raccolta e lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente.

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Il Protocollo è composto di 19 articoli e di nove allegati, mentre l'Emendamento è composto di 3 articoli e di un allegato.

L'obiettivo del Protocollo (art. 2), è – come detto - controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e altre sostanze causate dalle attività umane antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi e le colture agrarie. Tale inquinamento è conseguenza del trasporto atmosferico anche transfrontaliero e a lunga distanza degli inquinanti. L'obiettivo è di limitare le deposizioni o le concentrazioni atmosferiche al di sotto dei livelli critici descritti nell'allegato I. Si tratta pertanto di un Protocollo basato sugli effetti, che prevede quote di riduzione delle emissioni, differenziate per ogni singolo Paese, e basato sugli impatti degli inquinanti stessi.

Gli obblighi principali per le Parti contraenti (art.3) concernono i tetti nazionali alle emissioni annuali, i valori limite alle fonti di emissione (fisse e mobili), l'applicazione delle migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e agli impianti nuovi ed esistenti, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili non inclusi negli allegati VI e VIII, l'applicazione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX) e, ove ritenuto appropriato, delle migliori tecniche disponibili. Sono poi previsti tetti alle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca, misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti composti organici volatili (COV) e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole.

L'articolo 4 impegna le Parti a favorire lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche allo scopo di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3), nonché per il contenimento delle emissioni e per lo sviluppo di sistemi di trasporto poco inquinanti, la creazione di banche dati sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) e il loro aggiornamento, la cooperazione e gli scambi diretti tra le industrie.

Ulteriori disposizioni riguardano:

- gli obblighi di informazione al pubblico (art. 5), comprensivi dei dati, tra l'altro, sulle emissioni, concentrazioni e deposizioni nazionali annuali di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca; sui livelli dell'ozono a livello del suolo;

- l'adozione di strategie e politiche nazionali (art. 6) che facilitino l'attuazione degli obblighi previsti, mediante misure volte a promuovere il contenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti;

- l'impegno a favorire ricerca e cooperazione (art.8) al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati e a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana derivanti dalla riduzione delle emissioni;

- l'impegno a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo (artt. 9 e 10) alla luce dell'adeguatezza dei progressi effettuati e delle nuove tecniche di abbattimento delle emissioni.

L'Emendamento estende l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo al particolato PM2,5; aggiorna gli allegati tecnici (inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni) e dà priorità alle misure che riducono in maniera significativa il black carbon (BC).

Resta peraltro da precisare come l'Italia, nonostante non abbia ancora proceduto alla ratifica del Protocollo di Göteborg, può contare su una normativa rispettosa degli adempimenti individuati da quello strumento internazionale, per normativa sia interna che europea, ed in particolare dalla direttiva 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, recepita nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 81 del 2018.

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025