Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2024 è stata pubblicata la legge 6 settembre 2024, n. 130, recante "Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032".
Il testo era stato approvato, in identico testo ed in entrambi i casi in sede legislativa, dalla 7ª Commissione permanente del Senato (AS 785), il 3 luglio 2024, e dalla VII Commissione cultura della Camera dei deputati (AC 1956), il 7 agosto 2024.
L'articolo 1 della legge reca le finalità della stessa.
Ai sensi del suo unico comma, la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.
L'articolo 2 indica gli obiettivi delle iniziative.
In particolare il comma 1 prevede che, ai fini di cui all'articolo 1, sono riconosciute meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgere nel territorio del comune di Latina, nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso i seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani:
a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età;
b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;
c) la valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino (non individuate singolarmente), cosiddette «Città di fondazione», nell'ambito del progetto «Sistema integrato delle Città di fondazione» finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;
d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di start-up e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;
e) la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva;
f) l'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti internet, applicazioni software e social network, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio;
g) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;
h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;
i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
l) l'istituzione del «Festival delle Città del Novecento», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo sia alle città del resto del mondo;
m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma;
n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
o) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente proposta di legge.
L'articolo 3 reca l'istituzione della Fondazione «Latina 2032».
Nello specifico, il comma 1 prevede che, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, è istituita la Fondazione «Latina 2032», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università.
La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina (comma 2).
Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione.
La Fondazione, secondo il comma 4, svolge altresì le seguenti attività:
a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2;
b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;
c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città;
d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;
e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Alla predetta attività il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).
Ai sensi del comma 6, per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2 (ossia tra il 2024 e il 2032), la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
L'articolo 4 disciplina il patrimonio della Fondazione «Latina 2032».
Nel dettaglio, il comma 1 dispone che alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (il predetto contributo di 300.000 euro annui alla Fondazione «Latina 2032», a decorrere dal 2026, essendo permanente, viene quindi corrisposto anche successivamente all'anno 2032).
Secondo il comma 2, per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) (ossia per l'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione), è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al precedente comma 1.
Ai sensi del comma 3, per le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) (ossia per la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi) è destinato alla Fondazione un (ulteriore) contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati (comma 4).
Il comma 5, infine, prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria della legge.
Nello specifico, il comma 1 prevede che, agli oneri derivanti dall'art. 4, comma 1 (che prevede un contributo per la costituzione del patrimonio della Fondazione «Latina 2032»), pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura.
Ai sensi del comma 2, infine, si dispone che, agli oneri derivanti dall'art. 4, comma 3 (destinati alla Fondazione per la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi), pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero della cultura.