Nella seduta del 21 luglio 2026, il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante "Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali". (A.S. 1766) . La proposta non è stata modificata rispetto al testo precedentemente approvato, in data 22 gennaio 2026, dalla Camera dei deputati (A.C. 1311). Il provvedimento non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, stabilendo che al fine di incentivare e sostenere, in tutto il Paese, le attività educative e ricreative, non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, definisce i principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative non formali.
L'articolo 2 conferisce una delega al Governo in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali.
In particolare, il comma 1 stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative non formali rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi;
b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, in particolare con riferimento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori ovvero anche attraverso le istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (le ulteriori istituzioni citate dai commi in questione sono, da una parte, genericamente gli "enti pubblici e privati"; dall'altra, sono invece specificamente menzionate le "istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione", e "gli enti del terzo settore e gli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari", che nel disegno di legge in commento sono oggetto del principio e criterio direttivo di cui alla successiva lettera c));
c) incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera a) del presente comma, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
d) prevedere che i servizi di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale.
Il comma 2 dispone che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Il comma 3 autorizza, per l'attuazione della delega di cui al comma 1, la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Ai relativi oneri si provvede:
- quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'articolo 3, comma 1, statuisce che al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività previste dall'articolo 1.
Il comma 2 dispone che dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4 istituisce un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di Conferenza unificata, è istituito il tavolo tecnico per le attività di educazione non formale al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.
Il comma 2 prevede che, con il decreto di cui al comma 1, siano altresì definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico. La composizione del tavolo è determinata tenendo conto dei soggetti e delle istituzioni coinvolti dal provvedimento in esame, comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 3 dispone che dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.