provvedimento 22 luglio 2026
Studi - Cultura
Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali

Nella seduta del 21 luglio 2026, il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante "Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali". (A.S. 1766) . La proposta non è stata modificata rispetto al testo precedentemente approvato, in data 22 gennaio 2026, dalla Camera dei deputati (A.C. 1311). Il provvedimento non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

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Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, stabilendo che al fine di incentivare e sostenere, in tutto il Paese, le attività educative e ricreative, non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, definisce i principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative non formali.

Per completezza d'informazione, si segnala che l'articolo 1, comma 222, della legge di bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025), al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

L'articolo 2 conferisce una delega al Governo in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali.

In particolare, il comma 1 stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative non formali rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi;

b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, in particolare con riferimento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori ovvero anche attraverso le istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (le ulteriori istituzioni citate dai commi in questione sono, da una parte, genericamente gli "enti pubblici e privati"; dall'altra, sono invece specificamente menzionate le "istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione", e "gli enti del terzo settore e gli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari", che nel disegno di legge in commento sono oggetto del principio e criterio direttivo di cui alla successiva lettera c));

c) incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera a) del presente comma, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) prevedere che i servizi di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale.

Il comma 2 dispone che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 3 autorizza, per l'attuazione della delega di cui al comma 1, la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

- quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda che l'articolo 1, commi 213-216, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) reca l' istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali.
In particolare, il comma 213 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, di iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti, per le finalità descritte subito a seguire.
Il Fondo predetto è istituito al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.
Il comma 214 chiarisce che le iniziative di cui al comma precedente possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
Il comma 215 statuisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213.
Il comma 216 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 213 e 214, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla stessa legge di bilancio 2025.
Come si vede, alcuni dei princìpi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 2 in commento ripropongono contenuti dei commi 213 e 214 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025, le cui modalità di attuazione erano demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ci si riferisce, in particolare, ai riferimenti alla possibilità di svolgere le attività in collaborazione con le molteplici realtà istituzionali e sociali esistenti sul territorio, e al coinvolgimento degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi. Altri contenuti, invece, sono del tutto innovativi rispetto al dettato legislativo vigente: il riferimento ai modelli gestionali e strutturali flessibili e quello al sostegno prioritario ai nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e ai nuclei familiari numerosi.
Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell' articolo 55 del codice del Terzo settore, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all' articolo 5 del medesimo codice, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
Si precisa che, in base alla medesima disposizione, la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; mentre la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.
L'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Sulle modalità di attuazione del coinvolgimento attivo di tali enti, si veda il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021, recante le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore.
Quanto al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, si ricorda, infine, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, il quale è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 3, comma 1, statuisce che al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività previste dall'articolo 1.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 istituisce un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di Conferenza unificata, è istituito il tavolo tecnico per le attività di educazione non formale al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.

Il comma 2 prevede che, con il decreto di cui al comma 1, siano altresì definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico. La composizione del tavolo è determinata tenendo conto dei soggetti e delle istituzioni coinvolti dal provvedimento in esame, comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 dispone che dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ultimo aggiornamento: 22 luglio 2026