Nella G.U. n. 73 del 27 marzo 2024 è stata pubblicata la Legge n. 37/24 dell'8 marzo 2024 di "Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008" (S 715).
L'iter della legge ha preso avvio al Senato, con l'esame in sede referente presso la III Commissione Affari esteri e difesa del disegno di legge governativo finalizzato a consentire all'Italia di aderire al Protocollo in parola e si è concluso con l'approvazione alla Camera il 4 marzo 2024.
Il disegno di legge è finalizzato a consentire all'Italia di aderire al Protocollo addizionale alla Convenzione del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR – Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route), che disciplina vari aspetti di diritto civile relativi al trasporto internazionale di merci su strada (diritti e obblighi delle parti, responsabilità del mittente e del vettore, ecc.). La disciplina trova applicazione per ogni contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle Parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione. La Convenzione definisce anche il contenuto della lettera di vettura (detta anche «lettera di vettura CMR»), che è accettata come prova di un contratto di trasporto e costituisce un documento riconosciuto in sede giudiziaria a supporto di pretese relative alla perdita totale o parziale, al danneggiamento o al ritardo nella consegna della merce. Il trattato contiene obblighi non solo a carico degli Stati ma anche dei privati. La Convenzione CMR è stata finora ratificata da 58 Stati, per la maggior parte europei. L'Italia ha aderito alla Convenzione con legge 6 dicembre 1960, n. 1621.
Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, non era previsto che le lettere di vettura potessero essere emesse su un supporto diverso dalla carta. Con lo sviluppo delle lettere di vettura elettroniche, si è dunque reso necessario un Protocollo addizionale su tale strumento. Il Protocollo non modifica le disposizioni sostanziali della CMR, ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la CMR facilitando la compilazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica di dati.
Il Protocollo addizionale è composto da 16 articoli.
L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini usati nel testo.
L'articolo 2 chiarisce il campo d'applicazione e la portata della lettera di vettura elettronica.
L'articolo 3 elenca le modalità di autenticazione delle lettere di vettura elettroniche e precisa che l'autenticazione della lettera di vettura elettronica deve avvenire a opera delle parti del contratto di trasporto, mediante una firma elettronica affidabile che possa garantire il collegamento con la lettera di vettura elettronica.
L'articolo 4 disciplina le condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica, che deve contenere le stesse indicazioni della lettera di vettura cartacea.
L'articolo 5, inerente all'attuazione della lettera di vettura elettronica, elenca le procedure e le modalità che le parti del contratto di trasporto devono concordare per ottemperare ai requisiti della lettera di vettura elettronica.
L'articolo 6 individua i documenti che completano la lettera di vettura elettronica, e, su richiesta del mittente, prevede l'obbligo per il vettore di rilasciare una ricevuta della merce e tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione e per l'accesso alla lettera di vettura elettronica. Il comma 2 prevede la possibilità che il mittente fornisca al vettore i documenti previsti dalla CMR solo se i documenti esistono in tale forma e se le parti hanno concordato le procedure che consentano di stabilire un collegamento tra tali documenti e la lettera di vettura elettronica, affinché sia assicurata l'integrità degli stessi.
Gli articoli da 7 a 16 contengono le disposizioni finali tipiche dei trattati internazionali, in particolare: modalità di firma, ratifica e adesione al Protocollo (articolo 7); termini per l'entrata in vigore del Protocollo (articolo 8); modalità per la sua denuncia (articolo 9); abrogazione del Protocollo nel caso in cui, a seguito di denunce, il numero delle Parti contraenti divenisse inferiore a cinque (articolo 10); modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 11); riserve al Protocollo (articolo 12); procedura per l'emendabilità (articolo13); revisione del Protocollo attraverso la convocazione di una apposita Conferenza diplomatica (articolo 14); notificazioni ai Paesi delle adesioni, date di entrate in vigore, denunce ecc. (articolo 15); individuazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite come depositario del Protocollo (articolo 16).
Dossier
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008
Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.