segnalazione 27 aprile 2026
Studi - Ambiente Le recenti disposizioni in materia di alloggi per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata

Nel corso della presente legislatura sono state emanate diverse disposizioni volte a risolvere le problematiche insorte in relazione agli immobili residenziali realizzati in regime di edilizia agevolata con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Si ricorda che l'art. 18 del D.L. 152/1991 – al fine di favorire la mobilità del personale – ha disposto (al comma 1) l'avvio di un "programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio". Lo stesso articolo ha previsto, per l'implementazione del programma, uno stanziamento complessivo di 950 miliardi di vecchie lire (pari a circa 490,6 milioni di euro).

Secondo quanto indicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi previsti dal programma, realizzati da imprese e/o loro consorzi, sono stati finalizzati, in prevalenza, all'attuazione di interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale e alla realizzazione di edifici commerciali e terziari ed alle relative opere di urbanizzazione.

Il primo intervento normativo operato, nel corso della presente legislatura, in favore dei locatari e degli assegnatari degli alloggi in questione è stato effettuato con l'articolo 1-bis del D.L. 132/2023.

Come evidenziato nella risposta all'interrogazione 3-00838, resa nella seduta del 5 dicembre 2023, tale articolo "ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2024 della durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati in regime di edilizia agevolata con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità. Tale decreto prevede inoltre, fino al 31 dicembre 2024, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario a cui è attribuito il diritto di prelazione. Sono poi rinnovati fino al 31 dicembre 2024 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni". I termini citati, fissati al 31 dicembre 2024, sono stati prorogati al 31 dicembre 2025 dall'art. 7, comma 1, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, e, successivamente, al 31 dicembre 2026 dall'art. 9, comma 3-duodecies, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (per approfondimenti v. dossier).

Nella risposta all'interpellanza urgente 2-00474, resa nella seduta del 15 novembre 2024, il rappresentante del governo ha evidenziato che "la questione degli alloggi concessi in locazione ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati a contrastare la criminalità organizzata è un tema di interesse nazionale. Riguarda non solo il caso specifico della Collina delle Muse a Roma (già oggetto di altre due precedenti interrogazioni parlamentari, la n. 3-00761 , svolta nell'ottobre del 2023, e la n. 4-10331, svolta nella XVIII legislatura, n.d.r.), ma anche altri programmi di edilizia residenziale realizzati in diverse città in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 152 del 1991".

Alle disposizioni succitate si è aggiunto, da ultimo, l'articolo 27-bis del D.L. 23/2026 (c.d. decreto sicurezza), convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

Tale disposizione introduce, all'art. 18 del D.L. 152/1991, un nuovo comma 1-bis che disciplina la facoltà di riscatto degli alloggi in questione, da parte dei relativi locatari/assegnatari (o dei loro aventi diritto secondo la normativa vigente), qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi.

Nel dettaglio tale nuovo comma 1-bis prevede che tale facoltà possa essere esercitata, dai citati soggetti, alle seguenti condizioni:

- secondo quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e trasporti 21 giugno 2017;

Tale decreto prevede, in particolare, all'art. 1 (che disciplina la facoltà di riscatto a termine dell'alloggio sociale), che "il conduttore che, decorsi almeno sette anni dalla data di inizio della locazione, non sia proprietario, unitamente agli altri componenti del proprio nucleo familiare, di altra abitazione nel territorio regionale di appartenenza, adeguata alle esigenze del nucleo familiare ai sensi delle vigenti normative statali e regionali in materia di alloggio sociale, ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare ad uso abitativo".

- anche in deroga al termine (previsto dall'art. 1, comma 3, del medesimo decreto ministeriale) di 10 anni dalla data di inizio della locazione.

Si fa notare che la norma recata dal citato articolo 27-bis é analoga a quella prevista dall'art. 2 del disegno di legge n. 961 all'esame della 1a Commissione del Senato.