Nel disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", all'esame del Senato (atto Senato n. 926), sono contenute diverse disposizioni in materia di ambiente, territorio, calamità naturali e opere pubbliche.
Ambiente
L'articolo 55, comma 13, stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.
L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.
Appalti e opere pubbliche
L'articolo 56, comma 1, al fine di consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 e prevede che, con apposite delibere CIPESS, sia attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.
L'articolo 57 proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore degli appalti pubblici, ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.
L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinati a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, interventi di viabilità (anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale), nonché a interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.
L'articolo 81 interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio; nello specifico, si dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e viene previsto l'incremento di 100 milioni di euro annui dei contributi previsti per il periodo 2024-2026.
L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. In particolare è istituito un fondo da ripartire di parte corrente, con una dotazione complessiva di 388 milioni di euro nel triennio 2024-2026, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa complessiva, per interventi di conto capitale, di 220 milioni per il triennio 2024-2026.
Calamità naturali
L'articolo 71 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro, nonché di una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica di tali edifici. Viene inoltre previsto l'impiego di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.
L'articolo 72 si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.
L'articolo 73 disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 prevedendo, in particolare, oltre determinati importi, l'erogazione mediante finanziamenti agevolati. Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione. Per l'erogazione di tali finanziamenti viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'annualità 2024.
Stati di previsione
L'articolo 98 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
L'articolo 99 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tabella 10) per l'anno finanziario 2024 e reca ulteriori disposizioni relative, tra l'altro, alla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.
Per saperne di più leggi il volume I (articoli 1-50) e il volume II (articoli 51-109) del dossier curato dai servizi di documentazione del Parlamento.