Con la Sentenza del 17 novembre 2022, la Corte di Giustizia ha annullato le due sentenze del Tribunale UE del 13 maggio 2020, che avevano respinto i ricorsi di Volotea e EasyJet, nonché la decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato concessi agli aeroporti sardi, in quanto la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un vantaggio concesso a tali due compagnie aeree (cause riunite C-331/20 P | Volotea / Commissione e C-343/20 P | easyJet Airline/Commissione). La Commissione UE aveva deciso che le misure della legge regionale, in base alle quali poteva essere concesso un finanziamento alle società di gestione degli aeroporti della Sardegna per lo sviluppo di rotte aeree di collegamento con l'isola, costituivano aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno. Le società Volotea e easyJet, oltre ad altre compagnie aeree, che erano beneficiarie di tali aiuti per le loro attività relative agli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia, avevano presentato ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione UE e tali ricorsi erano stati respinti dal Tribunale il 13 maggio 2020.
Nella sentenza, la Corte ricorda che dalla sua giurisprudenza costante risulta che un siffatto vantaggio sussiste in presenza di qualsiasi misura statale che, indipendentemente dalla forma e dagli obiettivi, sia atta a favorire direttamente o indirettamente una o più imprese rispetto alla situazione in cui si troverebbero in condizioni normali di mercato: nel caso di specie, la Corte constata che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale non ha verificato se la Commissione avesse adempiuto, nella decisione controversa, l'obbligo ad essa incombente di stabilire se i contratti di prestazione di servizi stipulati tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree costituissero normali operazioni di mercato. Infatti, esso ha giudicato, erroneamente, che il principio dell'operatore privato in economia di mercato non fosse applicabile in quanto la regione aveva perseguito obiettivi di interesse pubblico e agito tramite società di gestione aeroportuale che erano imprese private. Inoltre, il Tribunale è incorso in errori di diritto nel ritenere che Volotea e easyJet dovessero essere considerate beneficiarie di un «vantaggio», per il motivo che la remunerazione che era stata versata loro in applicazione dei contratti che esse avevano stipulato con le società di gestione degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia non costituiva il corrispettivo di servizi che soddisfacevano effettive necessità per la regione e che detti contratti erano stati inoltre stipulati senza la previa attuazione di una procedura di gara o di una procedura equivalente.