Con il comunicato del 1° dicembre 2022 e in attesa del deposito della sentenza, la Corte Costituzionale si è espressa sull'ammissibilità dei ricorsi contro la legittimità dell'obbligo vaccinale del personale sanitario e dell'istruzione, oltre che sulla proporzionalità delle sanzioni con riferimento ai lavoratori sanitari non a rischio di contatto interpersonale.
La Corte ha respinto tutte le questioni sollevate con argomentazioni diverse:
- innanzitutto è stato ritenuta inammissibile, per ragioni processuali, in particolare l'impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale, di svolgere l'attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali;
- in secondo luogo, sono state ritenute non irragionevoli, né sproporzionate, le misure adottate dal legislatore in periodo pandemico con riferimento ai soggetti obbligati alla vaccinazione;
- infine, sono state ugualmente ritenute infondate le questioni relative alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, sia per il personale sanitario e sia per quello scolastico.