Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. decreto aiuti-ter) è stato approvato in sede referente (Atto Camera n. 5-A).
Nel provvedimento, come modificato in sede referente, sono contenute disposizioni in materia di ambiente, territorio e contratti pubblici.
Di seguito una sintesi del contenuto di tali disposizioni, di interesse della Commissione VIII (Ambiente) della Camera.
L'articolo 16 prevede il dimezzamento dei termini di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 151/2011 (Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Si dispone che, fino al 31 dicembre 2024, sono ridotti da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa i termini entro i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.
L'articolo 22 – modificato nel corso dell'esame in sede referente – reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR (commi 1 e 2), nonché a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (commi 3 e 4).
L'articolo 29, in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi PNRR, introduce, anche per gli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare, un meccanismo di preassegnazione automatica delle risorse finanziarie, per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al 15% dell'importo già assegnato.
L'articolo 30 reca disposizioni in materia di utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici o concessioni di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nell'ambito dei medesimi interventi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.
L'articolo 32 attribuisce ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l'avvio degli investimenti del PNRR.
L'articolo 34-bis – inserito nel corso dell'esame in sede referente – dispone che al personale assunto con contratto a tempo determinato dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
Per saperne di più, leggi il dossier predisposto dai servizi di documentazione di Camera e Senato.