L'art. 12 del decreto legge n. 65 del 2021 ha modificato la procedura di adozione ed aggiornamento dei protocolli e delle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali prevedendo che siano adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome (precedentemente adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. In assenza di quelli regionali hanno trovato applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale).
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, il 21 maggio 2021 sono state emanate:
- L'ordinanza del Ministero della Salute e Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia recante "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività; educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19", che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Le linee guida si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività; educative non formali e informali, nonché attività; ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività; specifiche (es. attività; sportive, attività; culturali, ecc.). Tra tali attività; sono ricomprese, a titolo esemplificativo le attività svolte: in centri estivi; in servizi socioeducativi territoriali; in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori; presso associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle comunità; religiose (c.d. attività di comunità). Sono inoltre ricomprese: attività; educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali; spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche; scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività; educative extracurriculari, con esclusione di attività; di formazione professionale; attività presso istituzioni culturali e poli museali; ; attività; che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età; da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile); attività; svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini; attività; di nido familiare (cd. tagesmutter); attività; all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste);
- L'ordinanza del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "Contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza". Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL. Il documento, inoltre, aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.