segnalazione 31 marzo 2021
Studi - Affari sociali Programma d'azione dell'Unione in materia di salute: approvato il regolamento per il periodo 2021-2027 #EU4Health

Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento UE) 2021/522 del Parlamento e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 che aveva istituito il terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il 2014-2020, già scaduto.

Il Regolamento definisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027, stabilendo gli obiettivi del programma e le forme di finanziamento apprestate dall'Unione, oltre che le regole di erogazione dei finanziamenti.

Il quadro finanziario indicato ha il compito di integrare le politiche degli Stati membri nel settore della salute con l'obiettivo di garantire un più elevato livello di protezione della salute umana in tutte le attività dell'Unione, in linea con l'approccio "One Health", ossia un modello sanitario basato sulla integrazione di discipline diverse.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è fissata in 2,446 miliardi di euro (a prezzi correnti), in linea di massima così ripartiti:

- almeno il 20 % degli importi è riservato alle azioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie (articolo 4, lett. a));

- una riserva massima del 12,5% per gli appalti volti a integrare le scorte nazionali di prodotti essenziali di rilevanza per la crisi a livello dell'Unione (articolo 4, lett. d));

- una riserva massima del 12,5 % per sostenere impegni e iniziative sanitarie mondiali (articolo 4, lett. j));

- una riserva massima dell'8 % per la copertura delle spese amministrative (articolo 5, par. 3).

Al programma possono essere associati Paesi terzi (articolo 6), con le stesse regole finanziarie per l'erogazione delle sovvenzioni (articolo 8) e con il monitoraggio, rendicontazione, valutazione delle azioni ammissibili, revisione previsti dal Regolamento (Capo V). E' prevista la cumulabilità dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione purchè non riferiti alle stesse categorie di costo.

Viene in particolare istituito un apposito gruppo direttivo «UE per la salute» (articolo 15) per la governance del programma e l'attuazione congiunta delle politiche, composto dalla Commissione europea e dagli Stati membri.

 

La Commissione europea inoltre adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali per la definizione, tra l'altro, delle azioni da intraprendere, compresa la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie, le azioni ammissibili, anche realizzate da soggetti giurdici di un paese terzo, e, mediante decisione, le azioni ammissibilicon costo pari o superiore a 20 milioni di euro, oltre che le norme recanti disposizioni tecniche e amministrative necessarie all'attuazione delle azioni del programma e modelli uniformi per la raccolta dei dati necessri al monitoraggio.

L'Allegato I al Regolamento stabilisce infine l'elenco delle possibili azioni ammissibili rispondenti agli obiettivi specifici definiti all'articolo 4, mentre l'Allegato II detta gli indicatori per la valutazione del programma.

 
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