segnalazione 12 marzo 2021
Studi - Giustizia D.lgs. n. 27 del 2021: abrogazione di norme penali in tema di illeciti agroalimentari

Nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 2021, dell'11 marzo scorso, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Si tratta di un provvedimento volto a dare attuazione alla legge di delegazione europea 2018, la quale, tra le altre, prescrive al Governo di adottare uno o più decreti per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari», a cominciare dalla «abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e [dal]  coordinamento e riordino di quelle residue» (art. 12 co. 3 lett. a), legge n. 117 del 2019).

L'art. 18 del decreto legislativo abroga numerose disposizioni e, tra queste, in particolare, tutta la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22.

Tale abrogazione non era originariamente prevista dallo schema di decreto-legislativo trasmesso alle Camere (A.G. 206), per il cui commento si rinvia al dossier del Servzio studi. Peraltro, la richiesta di abrogazione dell'intera legge del 1962, unitamente peraltro all'introduzione di sanzioni amministrative, era stata avanzata dalla Conferenza Stato-Regioni.

I reati rientranti nell'orbita della norma abolitrice sono, principalmente, quelli elencati nell'art. 5 della legge n. 283 del 1962, costituente la base normativa per la prevenzione e la repressione penale degli illeciti alimentari, laddove vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande:

a) private, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o non rientranti nelle prescrizioni;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.

A tali precetti, il successivo art. 6 annette sanzioni contravvenzionali (arresto fino ad un anno o ammenda da 309 a 30.987 euro; arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da 2.582 a 46.481 euro quanto alle più gravi violazioni di cui alle lett. d) ed h) e pene accessorie (pubblicazione della sentenza di condanna) escludendo, altresì, in caso di frode tossica o comunque dannosa per la salute, l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'art. 12-bis completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice, in caso di particolare gravità e di pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica, di disporre, in sede di condanna, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

È abrogata, altresì, la contravvenzione di cui all'art. 12, che vieta l'introduzione di sostanze destinate all'alimentazione non rispondenti ai requisiti di legge.

Resta in vigore solamente la contravvenzione – di risalente (e rara) applicazione (da ultimo: Sez.6, n. 7118 del 16/1/1979, Mannucci, Rv. 142703-01) – di cui all'art. 10 della l. n. 283 del 1962 – norma espressamente eccettuata dall'art. 18, lett. b), del d.lgs. n. 27 del 2021 – che punisce con l'ammenda chiunque produce, vende o mette in commercio sostanze alimentari o carta ed imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse od oggetti di uso personale o domestico colorati con colori non autorizzati.

Come chiarito dalla relazione n. 13/2021 dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dal 26 marzo 2021, dopo l'ordinario termine di vacatio legis, risulteranno soppresse le disposizioni penalistico-sanzionatorie di cui agli artt. 5, 6, 12 e 12-bis della l. n. 283 del 1962 finora poste a presidio del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare, perseguendo un autonomo fine di benessere, una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura (cosi, Sez.3, n. 19686 del 21/3/2018, Di Pilato, non massimata).

Il decreto legislativo n. 27 del 2021, infatti, non ha operato una depenalizzazione, con trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, ma una mera abrogazione delle norme penali.

In applicazione del principio di retroattività della lex mitior (artt. 3 Cost. e 2, comma 2, cod. pen.), i processi penali ancora pendenti per fatti-reato commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 27 del 2021 andranno definiti con sentenza di assoluzione perché il fatto non è [più] previsto dalla legge come reato (art. 530, comma 1, cod. proc. pen.); per quelli già definiti con sentenza irrevocabile di condanna, cessa invece l'esecuzione della pena (principale ed accessoria), con sua revoca da parte del giudice dell'esecuzione, e vengono meno gli altri effetti penali della condanna (art. 673 cod. proc. pen.).