segnalazione 2 marzo 2021
Studi - Trasporti MIT: circolare sulla proroga delle patenti e delle abilitazioni alla guida

Con la Circolare MIT protocollo 7203 del 01/03/2021 sono stati ulteriormente prorogati i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. "Omnibus II", pubblicato il 22 febbraio 2021, i cui articoli  2 e 3  prevedono ulteriori disposizioni di proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei termini entro i quali è dovuta la formazione periodica, nonché della validità delle patenti di guida.

Per quanto riguarda in particolare le patenti di guida si prevede che:

- la validità delle patenti di guida scadute o che scadrebbero nel periodo compreso tra  il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sia prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la validità delle patenti di guida che, dopo l'applicazione della proroga di sette mesi già disposta dal precedente regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sia ulteriormente prorogata per sei mesi ma non oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo.

Nella tabella si riepilogano le scadenze e le proroghe previste per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio  (***)

scadenza originaria scadenza prorogata
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*)
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 1° luglio 2021 (*)
 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
(***) per completezza espositiva si rappresenta che:
-alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;
- la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267,
 

Per la sola circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia è così prorogata:

 

scadenza originaria scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020 29 luglio 2021 (*)
30 settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)
(*) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267

Infine,  come documento di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.