Nella G.U. n. 164/18 è stata pubblicata la delibera del 13 giugno 2018 emanata dall'ANAC, contenente il Regolamento che disciplina la procedura e le relative fattispecie per l'esercizio dei poteri di "ricorso diretto" e di "ricorso previo parere motivato", da parte di ANAC.
Il Regolamento che disciplina l'esercizio della legittimazione all'impugnazione, previsto all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni), è stato emanato dall'ANAC, ai sensi dell'art. 211, comma 1-quater, che prevede che l'ANAC stabilisce con proprio regolamento, l'individuazione dei casi o delle tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i due citati poteri.
Il ricorso diretto e il ricorso previo parere motivato
In merito all'esercizio del potere di "ricorso diretto", l'art. 211, comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici stabilisce che l'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
In merito all'esercizio del potere di "ricorso previo parere motivato", l'art. 211, comma 1-ter del Codice dei contratti pubblici dispone che l'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del Codice dei contratti pubblici, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo.
L'esercizio dei due poteri determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza, nonché dei procedimenti di precontenzioso preordinati all'emissione di pareri non vincolanti in corso presso gli Uffici dell'Autorita', aventi il medesimo oggetto.
In caso di precontenzioso preordinato all'emissione di parere vincolante, non si da' luogo all'esercizio dei medesimi poteri.
Per approfondire leggi la delibera ANAC del 13 giugno 2018.