segnalazione 17 luglio 2018
Studi - Trasporti Decreto di ripartizione degli incentivi alle imprese di autotrasporto per il rinnovo tecnologico veicoli

Con DECRETO 20 aprile 2018  (in G.U. n. 163 del 16/7/2018), il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha definito le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2018, nel limite di spesa di 33,6 milioni €.

Le risorse  sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. La ripartizione delle risorse è la seguente:

a) 9,6 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), nonchè per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) 9 milioni di euro per radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

c) 14 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

d) 1 milione di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Per garantire il rispetto delle soglie di notifica previste  dalla normativa comunitaria, (art. 4 del  regolamento (UE) n. 651/2014), nonché per garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti  per singola impresa non può superare euro 750.000.

Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

I beni acquisiti con i  contributi non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo erogato. I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti.

Con il decreto 5 luglio 2018 (pubblicato nella stessa GU 16/7/2018) il MIT ha anche definito le norme di attuazione delle misure incentivanti previste dal decreto 20 aprile 2018, n. 221, relativo alle modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto, che rinviava  ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalità di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici, della sussistenza dei requisiti tecnici di ammissibilità dei beni acquisiti, nonché delle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi e le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria. Gli  investimenti devono essere avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018 ed ultimati entro il 15 aprile 2019.