Con il DPCM 11 giugno 2020 sono state emanate le nuove disposizioni in relazione all'emergenza Covid-19, applicabili dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020, che sostituiscono quelle del precedente DPCM 17 maggio 2020.
Nel settore dei trasporti, in base all'art. 6, non sono più soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli indicati, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia, rimangono ferme le procedure e limitazioni già previste, disciplinate dall'articolo 4 del DPCM, che prevedono l'obbligo di compilare apposita dichiarazione, nonchè di errere sottoposti a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata. Si confermano anche le norme dell'art. 5 che disciplinano i transiti e soggiorni di breve durata in Italia, relativi all'ingresso nel territorio italiano per periodi inferiori alle 120 ore.
Rimane confermata la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana (art. 7), così come l'obbligo del rispetto dei protocolli per le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne (art. 8).