segnalazione 10 giugno 2020
Studi - Finanze Obblighi in materia di i.v.a. per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi

È uscito in G.U. il decreto legislativo di attuazione della  direttiva  (UE)  2017/2455  del  Consiglio,  del  5 dicembre 2017, che riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di  servizi  e  le  vendite  a distanza di beni laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

 Le nuove disposizioni , come sinteticamente riassunto nel comunicato del Governo, sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all'interno dell'Unione europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del mini sportello unico (conosciuto come MOSS, acronimo di Mini One Stop Shop).

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello europeo entro la quale i servizi delle categorie elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi

Allo stesso tempo si è introdotto l'obbligo, nel caso in cui si sia optato per l'utilizzo del regime MOSS, dell'adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore. Quest'ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato dell'Unione europea, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.