segnalazione 6 maggio 2020
Studi - Trasporti Covid-19: le misure del DPCM 26 aprile 2020 nel settore trasporti, applicabili fino al 17 maggio

Di seguito una sintesi delle misure nel settore dei trasporti previste dal DPCM 26 aprile 2020, applicabili dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, come modificate dal decreto MISE 4 maggio 2020. Le nuove misure sostituiscono quelle precedentemente dettate dal DPCM del 10 aprile 2020:

- è confermato il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è; in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, , co. 1, lett. a);

- rimangono sospesi gli esami di idoneità; per la patente di guida (art. 121 del Codice della Strada), da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è; disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini  previsti dagli articoli 121 e 122 del Codice, relativi agli esami ed alle esercitazioni di guida (art. 1, , co. 1, lett. v);

- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può; disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori (art. 1, , co. 1, lett. ff).

In base all'articolo 3, comma 1, lett. f), le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; inoltre (comma 2), ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è; fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'articolo 7 prevede le misure per il trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, le cui attività dovranno essere espletate, anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso con le associazioni datoriali di settore e sindacali nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020 e contenuto nell'allegato 8 al DPCM, nonchè secondo le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative in materia di trasporto pubblico del MIT, contenute nell'allegato 9. Nell'ambito di tale Allegato 9 al DPCM, pubblicato anche sul sito del MIT, sono contenute sia le disposizioni tecniche generali per il trasporto pubblico che particolari per le singole modalità di trasporto; tali disposizioni sono anche riportate in una scheda riassuntiva pubblicata dal MIT. Le Linee guida potranno essere integrato o modificate con decreto del MIT ed  il Protocollo altrettanto, ma quest'ultimo previo accordo con i firmatari.

Per quanto riguarda le attività produttive, industriali e commerciali  consentite sull'intero territorio nazionale, in base all'articolo 2, esse sono indicate nell'allegato 1 per quanto riguarda il commercio al dettaglio (tra cui  il commercio di apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni nonchè di  computer, periferiche, elettronica  di consumo audio e video, che è stato sempre consentito) e nell'allegato 3 per le attività produttive con i relativi codici Ateco (cui si  aggiungono quelle che sno state sempre consentite in quanto legate all'emergenza sanitaria). Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Gli allegati 1 e 3 al DPCM 26 aprile 2020 sono stati modificati, come consentito dallo stesso DPCM, con decreto del MISE 4 maggio 2020: nell'allegato 1, relativo alle attività di commercio al dettaglio consentite, sono state inserite le voci: «Commercio al dettaglio di natanti e accessori» e «Commercio al dettaglio di biciclette e accessori», mentre nell'allegato 3 è stata inserita una nuova voce nell'elenco dei codici ATECO. 

Le attività consentite, individuate dai relativi codici Ateco, in materia di trasporti e telecomunicazioni sono di seguito indicate (in grassetto le attività che non erano previste nel precedente DPCM):

  • 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
  • 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
  • 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoviecoli e di motocicli (in precedenza erano solo consentiti il 45.2- Manutenzione e riparazione di autoviecoli, il 45.3- Commercio di parti e accessori di autoveicoli ed il 45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti ed accessori);
  • 49 - Trasporto terrestre, che comprende trasporto ferroviario interurbano passeggeri (49.1), trasporto ferroviario merci (49.2), altri trasporti passeggeri (49.3, che comprende trasporto autobus, tram, filobus e funicolari in aree urbane e suburbane, servizi Taxi e NCC, nonchè altri trasporti su strada passeggeri), trasporto merci su strada e servizi di trasloco (49.4) e trasporto mediante condotte;
  • 50- Trasporto marittimo e per vie d'acqua;
  • 51- Trasporto aereo;
  • 52- Magazzinaggio e attività di supporto i trasporti;
  • 53- Servizi postali e attività di corriere;
  • J (codici da da 58 a 63)- Servizi di informazione e comunicazione: comprende le attività di produzione di video e programmi televisivi (59); le attività di produzione e trasmissione (60);  le telecomunicazioni, fisse , mobili, satellitari e le altre attività di telecomunicazioni (61); la produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (Information tecnology) (62); le altre attività dei servizi di informazione e comunicazione (63);
  • 77.12- noleggio di autocarri ed altri veicoli pesanti (inserito dal decreto MISE 4 maggio 2020);
  • 82 -Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (In precedenza erano solo consentiti il codice 82.20 Attività dei call center, ma limitatamente alla attivita' di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attivita' in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo e il cod. 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese, limitatamente all'attivita' relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Si ricorda che il MIT, con comunicato del 1° aprile 2020, ha chiarito che nell'elenco delle attività indifferibili degli uffici periferici della motorizzazione, disposto dalla circolare del Dipartimento Trasporti del MIT per il contenimento dell'emergenza sanitaria, è stata inclusa anche l'immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici e che tale servizio, qualora richiesto, è stato comunque sempre garantito, fin dagli inizi dell'emergenza Covid-19.

L'articolo 4 contiene le disposizioni per l'ingresso in Italia.

L'articolo 5 contiene le disposizioni per i transiti ed i soggiorni di breve durata in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabili di ulteriori 48 ore.

L'articolo 6 contiene le norme per le navi da crociera e per le navi di bandiera estera.