Sul sito dell'Agenzia delle entrate è stata pubblicata la circolare n. 10/E in cui vengono forniti i primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il documento di prassi precisa che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio. Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato. Le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l'ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 prevista dal Dl Liquidità n. 23/2020, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.
Sono altresì sospesi, chiarisce l'Agenzia, sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.