E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 10 aprile 2020 contenente le ulteriori disposizioni attautive del DL n. 19/2020, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 14 aprile al 3 maggio 2020. Il DPCM sostituisce i precedenti dpcm in materia. L'articolo 1 contiene le norme generali per il contenimento del contagio, con i divieti e le sospensioni alle attività applicabili sull'intero territorio nazionale, tra cui alla lett. a) il divieto per le persone fisiche di spostarsi o trasferirsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza e sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.
In materia di trasporto, la lett. ff) dell'art. 1 prevede che il Presidente della Regione disponga la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori.
L'articolo 2 le misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. L'articolo 3 contiene le ulteriori misure di informazione e prevenzione igienico sanitaria per l'intero territorio nazionale, tra cui è previsto (lett. f) che le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
L'articolo 4 disciplina l'ingresso in Italia predvedendo che chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione recante in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di 14 giorni, obbligatorio anche per le persone asintomatiche in base al comma 3, e il mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per raggiungerla;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Si conferma l'obbligo dei vettori e degli armatori di misurare la temperatura corporea dei passeggeri e di vietarne l'imbarco se in stato febbrile e di adottare le misure di distanziamento dei passeggeri e di promuovere l'uso dei dispositivi di protezione individuale; in particolare il vettore aereo è tenuto a dotare i passeggeri, se sprovvisti, di tali dispositivi. Analoghe norme sono previste in caso di ingresso in Italia con mezzo di trasporto privato (commi 5 e 6).
Si conferma altresì che le disposizioni sulle restrizioni per l'ingresso in Italia non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante appartenente ad imprese aventisede legale in Italia, al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di professioni sanitarie, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro. In casi eccezionali, con decreto MIT di concerto con il Ministro degli affari esteri, possono essere concesse specifiche deroghe temporanee.
L'articolo 5 disciplina i transiti ed i soggiorni di breve durata in Italia, per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabili di 48 ore.
Specifiche norme sono previste all'articolo 6 per le navi da crociera, i cui servizi per le navi passeggeri di bandiera italiana sono sospesi. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gia' presenti a bordo, fino al termine della crociera in svolgimento. Tutte le societa' di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non gia' sbarcati in precedenti scali. Precise disposizioni sono previste per lo sbarco passeggeri nei porti italiani.
E' fatto divieto alle societa' di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso nei porti, anche ai fini della sosta inoperosa.