segnalazione 6 aprile 2020
Studi - Finanze Circolare n. 8/E dell'Agenzia delle entrate sulle misure del decreto cura Italia.

Con la circolare n. 8/E l'Agenzia delle entrate fornisce risposte ad alcuni quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito all'applicazione delle misure contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto cura Italia). Le tematiche affrontate sono varie: le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali. Tra le molteplici indicazioni fornite, l'Agenzia nel comunicato stampa di presentazione della circolare segnala che:

  • per la determinazione del limite di 40 mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva;
  • per la deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa, la deduzione non è parametrata al reddito. Inoltre le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d'impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell'ambito dell'emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali;
  • il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo;
  • la sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.