L'ordinanza congiunta del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero della salute, pubblicata nella GU del 29 marzo 2020 ed entrata in vigore dal 28 marzo 2020, ha dettato stringenti regole per l'ingresso dei passeggeri in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni dell'ordinanza si applicano fino all'emanazione di un nuovo DPCM, come previsto dal decreto legge n. 19 del 2020.
L'ordinanza ha previsto misure organizzative che devono adottare gli armatori ed i vettori aerei, in base alle quali tutti i passeggeri, anche asintomatici, devono consegnare all'atto dell'imbarco una dichiarazione che specifichi i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di 14 giorni, il mezzo che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. L'ordinanza ha previsto la non applicazione delle norme agli equipaggi del trasporto merci e al personale viaggiante di imprese aventi sede legale in Italia.
I vettori e gli armatori devono in particolare:
- acquisire e verificare prima dell'imbarco la documentazione;
- misurare la temperatura dei singoli passeggeri e vietare l'imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi;
- negare l'imbarco qualora la documentazione non sia completa;
- adottare tutte le misure organizzative per assicurare nel viaggio il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Gli obblighi di comunicazione dell'entrata in Italia e le disposizioni di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiducuiario di 14 giorni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.
Per il trasporto aereo si raccomanda l'uso da parte dell'equipaggio e dei passeggeri del dispositivi di protezione individuale, che devono essere forniti dal vettore aereo se i passeggeri ne sono sprovvisti.
Per quanto riguarda le navi passeggeri di bandiera estera è previsto che il divieto, alle societa' di gestione, agli armatori ed ai comandanti di ingresso nei porti italiani già previsto dall'articolo 4 del decreto 19 marzo 2020, n. 125, si applichi oltre che alle navi in servizio di crociera anche per la sosta inoperosa delle navi passeggeri.
L'ordinanza ha fatto seguito ai precedenti decreti interministeriali sulle limitazioni ai trasporti in relazione all'emergenza COVID-19:
- il decreto n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;
- il decreto n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;
- il decreto n. 114 del 13 marzo 2020,con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;
- il decreto n. 116 del 14 marzo 2020,con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;
- il decreto n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;
- il decreto n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;
- il decreto n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia;
- il decreto n. 122 del 18 marzo 2020,con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;
- il decreto n. 125 del 19 marzo 2020, con il quale sono state disciplinare le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;
- il decreto n. 127 del 24 marzo 2020, con il quale e' stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei richiamati decreti.