segnalazione 18 febbraio 2020
Studi - Affari sociali Sentenza della Corte costituzionale su non incompatibilità della titolarità di farmacie con lavoro pubblico

La sentenza n. 11 del 5.2.2020 della Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale in materia di incompatibilità relativa a società di farmacisti, ha interpretato la posizione di un docente universitario socio di una società di capitali sulla base dell'esame degli articoli 7 e 8 della L. 362/1991, come modificati dalla L. n. 124 del 2017 sulla concorrenza, pervenendo alla conclusione di "non incompatibilità" del socio "con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato", di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991, in quanto non coinvolto nella gestione della farmacia.

In sostanza, si ritiene consentita in quanto compatibile - alla luce del nuovo nuovo assetto normativo delineato dalla legge sulla concorrenza che ha segnato il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale-, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a societa' di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, che non siano coinvolti in alcun modo nella gestione della farmacia o della societa', e unicamente titolari di quote del capitale sociale.

La sentenza assume rilievo anche rispetto agli effetti dell'attuale contenzioso relativo alle posizioni di soci farmacisti di società di capitali per i quali sussisterebbe ancora l'incompatibilità "con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato" (v. Tar Lazio n. 5557/2019), in quanto, per il principio di parità di trattamento, la possibile "non incompatibilità" potrebbe estendersi anche ai soci farmacisti, non direttori di farmacia, che partecipano a società di capitali titolari di farmacia.