La sentenza n. 11 del 5.2.2020 della Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale in materia di incompatibilità relativa a società di farmacisti, ha interpretato la posizione di un docente universitario socio di una società di capitali sulla base dell'esame degli articoli 7 e 8 della L. 362/1991, come modificati dalla L. n. 124 del 2017 sulla concorrenza, pervenendo alla conclusione di "non incompatibilità" del socio "con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato", di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991, in quanto non coinvolto nella gestione della farmacia.
In sostanza, si ritiene consentita in quanto compatibile - alla luce del nuovo nuovo assetto normativo delineato dalla legge sulla concorrenza che ha segnato il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale-, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a societa' di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, che non siano coinvolti in alcun modo nella gestione della farmacia o della societa', e unicamente titolari di quote del capitale sociale.
La sentenza assume rilievo anche rispetto agli effetti dell'attuale contenzioso relativo alle posizioni di soci farmacisti di società di capitali per i quali sussisterebbe ancora l'incompatibilità "con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato" (v. Tar Lazio n. 5557/2019), in quanto, per il principio di parità di trattamento, la possibile "non incompatibilità" potrebbe estendersi anche ai soci farmacisti, non direttori di farmacia, che partecipano a società di capitali titolari di farmacia.