In G.U. n. 13 del 17 gennaio 2020 il regolamento approvato con decreto 10 dicembre 2019, n. 168 che ha disciplinato le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018 .
Il regolamento, che permette l'attuazione della Banca dati, prevede in particolare la disciplina delle sue funzioni, i contenuti informativi e i soggetti che sono autorizzati ad alimentarla, oltre che le modalità di accesso ai dati. Una specifica norma è volta a prevedere l'interoperabilità tra la Banca dati nazionale, la Rete unitaria del notariato e le altre banche dati regionali previste dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (qui l'approfondimento).
Si ricorda che l'art. 1, commi 418 e 419 della citata legge di bilancio 205 del 2017 ha autorizzato per l'attuazione della Banca dati la spesa di 2 milioni di euro per il 2018, mentre la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018) aveva previsto, a decorrere dal 2019, la spesa di 400 mila euro annui per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati.