segnalazione 16 gennaio 2020
Studi - Affari sociali Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti

Il Decreto 4 novembre 2019 Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2020 riporta disposizioni che riguardano la definizione di livelli massimi di THC negli alimenti (semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi. Non rientrano  il polline,  le infiorescenze e le radici). I limiti sono i seguenti:

  • per i semi di canapa e la farina che si ricava dallo scarto della loro spremitura, il limite è di 2 milligrammi per chilogrammo
  • per l'olio di canapa ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi, il limite è di 5 milligrammi per chilogrammo
  • per gli integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa il limite è di 2 milligrammi per chilogrammo


Sulla base del principio di precauzione, i limiti sono definiti come somma della sostanza attiva (A9-THC, A9-tetraidrocanabinolo) e del precursore acido non attivo (A9-THCA-A, acido delta-9-tetraidrocannabinolico A) che, in specifiche situazioni, può portare alla formazione della sostanza attiva. Nel regolamento si chiarisce, altresì, la relazione fra la canapa e l'uso alimentare. 
II regolamento fornisce indicazioni agli operatori del settore alimentare e alle Autorità competenti in applicazione della normativa sull'igiene degli alimenti e dei controlli ufficiali. Fornisce, altresì, chiarimenti alle Autorità competenti e agli operatori del settore sugli alimenti derivati dalla canapa che possono essere prodotti e immessi sul mercato a livello nazionale, fatte salve le disposizioni di mutuo riconoscimento previsto all'articolo 7 dello schema di decreto.