Risultano depositate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione del 30 maggio scorso (qui il link al documento 30475-19 del 10 luglio 2019), che chiarisce l'interpretazione che deve essere data all'art. 1, comma 2, della legge n. 242 del 2016, inteso a promuovere la coltivazione della Cannabis sativa L. e pertanto ad escludere tali coltivazioni dall'ambito di applicazione del TU in materia di stupefacenti (art. 14, DPR. 309/1990) nel caso in cui si rintracci il principio attivo THC ad effetto drogante entro il limite dello 0,6%.
Le motivazioni chiariscono infatti che "il legislatore del 2016 ha disciplinato lo specifico settore dell'attività della coltivazione industriale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione di fibre o altri usi consentiti dalla normativa europea", circoscrivendo tassativamente la produzione consentita (e quindi la commercializzazione) a prodotti diversi da foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa.