segnalazione 8 maggio 2019
Studi - Affari sociali Limiti di spesa per il personale SSN: sentenza interpretativa della Corte costituzionale sulla variazione annua dello 0,1% prevista dalla normativa vigente

Con la sent. n. 89/2019 la Corte Costituzionale è intervenuta giudicando infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Toscana per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione riferite all'art. 1, comma 454, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) nella parte in cui, novellando le disposizioni sui limiti di spesa del personale di cui al DL. 98/2011 (L. 111/2011), art. 17, comma 3-bis, sembravano aver introdotto un ulteriore vincolo di spesa nei termini che seguono. Quest'ultima norma, infatti, come novellata dalla disposizione impugnata, ha previsto che, in alternativa all'effettivo conseguimento degli obiettivi di bilancio, la regione sia giudicata adempiente se, in condizioni di equilibrio economico, abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti.

La regione Toscana, proponendo l'impugnativa in via cautelativa e ipotetica, ha interpretato la disposizione in termini non disgiuntivi - a causa dell'ambiguità semantica della congiunzione "ovvero" - rispetto al vincolo di spesa già fissato dall'art. 2, co. 71-73, della legge di stabilità 2010 (legge n. 191/2009) fino al 2020, vale a dire il tetto calcolato come ammontare di tale spesa al 2004, diminuito dell'1,4%, individuando nella variazione dello 0,1 per cento annuo della spesa del personale un'ulteriore misura vincolante.

La Corte fornisce invece una interpretazione nei termini di una maggiore flessibilità concessa dalla disposizione in esame, in quanto il termine "variazione" può riferirsi a riduzioni ma anche incrementi di spesa, mitigando il rigore delle previsioni originarie di contenimento della spesa per il personale sanitario, come peraltro confermato dal Governo, e derogando in favore soprattutto di quelle regioni che abbiano avviato un trend di spesa sanitaria decrescente negli anni.

Appare utile in proposito ricordare che il DL. 35/2019 (cd. decreto Calabria) ha ulteriormente ampliato i limiti fissati dalla legge di stabilità 2010, allo scopo di arginare la cronica carenza di personale del SSN. L'art. 11 ha infatti stabilito che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna regione e provincia autonoma non potrà superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, mentre i predetti valori potranno essere incrementati annualmente del 5%, a livello regionale, sulla base dell'aumento stabilito per il Fondo sanitario regionale. Dal 2021, l'incremento di spesa del 5% è tuttavia subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN.