E' stata pubblicata la circolare n. 3/2019 della Ragioneria Generale dello Stato, che contiene chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), nonché chiarimenti in materia di monitoraggio e certificazione - ivi incluso le sanzioni in caso di mancato adempimento - per il pareggio di bilancio dell'anno 2018.
In particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili).