Sulla GU Serie Generale n.8 del 10-01-2019 è stato pubblicato il Decreto 26 novembre 2018 Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2018.
Le risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali per il 2018, pari a circa 276 milioni di euro, sono state ripartite dal
Decreto 26 novembre 2018, secondo il seguente schema: 267 milioni di euro alle regioni, di cui 4 milioni per il finanziamento di azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (
P.I.P.P.I.); 9,2 milioni di euro attribuiti al MLPS. In allegato al decreto, è stato emanato il
Piano Nazionale Sociale del triennio 2018-2020: lo strumento di programmazione nazionale dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, il cui compito principale, più che la definizione immediata dei livelli essenziali delle prestazioni – limitata dalle risorse disponibili –, è quello di individuare il percorso verso obiettivi condivisi in maniera da garantire maggiore uniformità territoriale. Nel Piano, si sottolinea come il quadro territoriale della spesa sia fortemente disomogeneo, a volte all'interno di una stessa regione; per questo si ritiene impossibile individuare un nucleo di spesa comune in tutto il Paese che possa costituire l'embrione di livelli essenziali da erogare uniformemente. Pertanto, si sottolinea come il Piano debba essere considerato "di transizione", e per questo in grado di lasciare un margine di libertà alle Regioni ed ai territori nell'utilizzo delle risorse. In sede di prima applicazione, il Piano rinvia infatti alla matrice di macro-livelli e aree di intervento su cui dal 2013 le Regioni programmano le risorse del Fondo e richiede che, per non più del 40% della quota trasferita, l'unico limite all'utilizzo del FNPS sia rappresentato dal complesso degli interventi e dei servizi sociali come delimitato dalla medesima matrice. Per quanto riguarda l'impiego di risorse, il Piano richiede che almeno il 40% della quota del FNPS delle risorse trasferite alle Regioni sia utilizzato a copertura delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Più in particolare, vengono proposti interventi da calibrarsi sui documenti di indirizzo messi a punto negli anni in tema di
affidamento familiare, di
accoglienza in strutture residenziali e, le già richiamate linee, sull'
intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, tutti oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata (rispettivamente, del 25 ottobre 2012, del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017).
Si ricorda che nel Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), istituito dalla legge 449/1997 (legge finanziaria per il 1998), sono contenute le risorse che lo Stato stanzia annualmente con la legge di bilancio per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale indicati dalla legge quadro 328/2000. Le risorse del FNPS, ripartite annualmente, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, fra regioni, province autonome, comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono assegnate con decreto interministeriale (sul sito del Ministero dl lavoro e delle politiche sociali sono pubblicati i decreti di riparto dal 2005 al 2017). In conseguenza della modifica del Titolo V della Costituzione, che ha determinato lo spostamento della materia dell'assistenza sociale dall'area della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni a quella della potestà legislativa esclusiva delle Regioni (Sentenza Corte costituzionale n. 423/2004), il FNPS è un fondo indistinto, poiché le risorse non possono essere vincolate ad una specifica destinazione individuata a livello nazionale,
Gli interventi finanziati a valere sul FNPS sono stati ridotti nel tempo da alcuni provvedimenti normativi. In particolare, le risorse del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alla parte dedicata ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie, dal 2008 sono determinate annualmente in Tabella C della legge di stabilità e allocate direttamente nel Fondo per l'infanzia e l'adolescenza. Le risorse per gli interventi su tutto il territorio nazionale da dedicare all'infanzia e all'adolescenza, invece, confluiscono ancora nel FNPS indistintamente, senza essere quantificate. Per quanto riguarda le somme destinate al finanziamento degli interventi costituenti i diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici), dal 2010, la legge 191/2009 ha disposto che siano finanziati attraverso appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Dal 2010 si è assistito a una progressiva contrazione delle risorse assegnate: il fondo, quasi azzerato dalla Legge di stabilità 2011 e 2012, è stato parzialmente ricostituito dalla Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012), che gli ha destinato circa 344 milioni di euro. Per il 2014, la legge di stabilità (legge 147/2013) ha destinato al FNPS 317 milioni di euro. Con la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) lo stanziamento del Fondo ha acquistato carattere strutturale. L'articolo 1, comma 158, della stabilità 2015 ha infatti previsto uno stanziamento a regime di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (qui consultabile la Tabella dei finanziamenti del FNPS 2004-2017, a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).