La Corte costituzionale, con la sentenza 185/2018, ha rigettato i ricorsi promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia avverso la disciplina recata dagli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, e 64 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., oltreché del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.).
Come ricorda la Corte: "L'art. 64 del D.Lgs. n. 117 del 2017 disciplina l'Organismo nazionale di controllo (ONC), definito quale fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il compito di esercitare, per finalità di interesse generale, funzioni d'indirizzo e di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (CSV), enti associativi di secondo grado preposti allo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo e informativo del Terzo settore. Tra le funzioni dell'ONC rientrano, in particolare: l'amministrazione del Fondo unico nazionale (FUN), costituito per il finanziamento dei CSV (art. 62 del d.lgs. n. 117 del 2017); l'individuazione del numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale; la definizione degli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN; la determinazione dell'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, con la relativa ripartizione annuale e territoriale, su base regionale".
La sentenza riveste particolare interesse in quanto:
- chiarisce che "La legge n. 106 del 2016 e il D.Lgs. n. 117/2017 delineano il Terzo settore come il complesso dei soggetti di diritto privato che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Siffatte attività, con specifico riferimento al volontariato – prima ancora che venisse enunciato nella Costituzione il principio di sussidiarietà, ora inscritto nell'art. 118 Cost. – erano state già ricondotte da questa Corte all'ambito delle libertà sociali garantite dall'art. 2 Cost., in quanto poste in essere da soggetti privati che operano per scopi di utilità collettiva e di solidarietà sociale (sentenze n. 500 del 1993, n. 355, n. 202 e n. 75 del 1992). Si tratta di attività assai eterogenee e, pertanto, risulta evidente che il Terzo settore, come già il volontariato, non possa essere configurato quale "materia" in senso stretto. La relativa disciplina, quindi, sfugge a una rigida classificazione, poiché le attività in questione sono destinate a svolgersi nei più diversi ambiti materiali, sia di competenza dello Stato, sia di competenza regionale.";
- sottolinea che "è tuttavia innegabile che i soggetti del Terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, ricadono tipicamente nell'«ordinamento civile». L'«ordinamento civile», com'è noto, comprende tali discipline, allo scopo di garantire l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza". Inoltre precisa che: "La natura dei CSV quali soggetti di diritto privato che interagiscono con tutta la rete del Terzo settore, al fine di promuoverne e facilitarne le attività, porta la disciplina del loro regime giuridico entro la potestà esclusiva statale in materia di «ordinamento civile».;
- non ritiene fondate le questioni relative agli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 117/2017 promosse in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 5, comma l, lettera f), della legge n. 106/2016, in virtù dell'eccessiva "centralizzazione" delle funzioni di controllo nell'ONC, con un ruolo del tutto secondario degli OTC (Organismi territoriali di controllo. La Corte precisa che "La legge di delegazione, dunque, delinea una rete tra organismi regionali, sovraregionali e nazionale da costituirsi con decreto ministeriale, così come poi previsto dagli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 117/2017. La composizione dei vari organismi tiene conto principalmente dei soggetti del Terzo settore, nel rispetto, nel caso degli OTC, delle esigenze territoriali. Agli OTC è attribuita l'attività propedeutica all'accreditamento dei CSV, la verifica sul mantenimento dei relativi requisiti, il riparto delle risorse assegnate agli stessi, nonché la generica vigilanza sulle attività dei CSV. All'ONC, invece, oltre allo stesso accreditamento, spettano le già ricordate funzioni d'indirizzo sui soggetti accreditabili, sugli obiettivi strategici da perseguirsi tramite le risorse del FUN e più in generale sull'attività dei CSV. Funzioni d'indirizzo e di pianificazione strategica appunto, che sono espressione di quel «coordinamento» nazionale previsto dalla disposizione di delega. È bensì vero che, come già osservato, si tratta di una forma accentuata di coordinamento dal centro. Ciò, tuttavia, attiene ad aspetti di merito, che rientrano nella discrezionalità del legislatore delegato, non a profili di legittimità costituzionale. E si tenga sempre presente, d'altronde, che il ruolo svolto al centro non è attribuito a un ente pubblico, ma a un organismo di diritto privato con funzioni di vigilanza su soggetti privati.";
- argomenta che "Il FUN, infatti, è teso a finanziare non le attività propriamente inerenti al Terzo settore, ma il funzionamento del sistema dei CSV, tanto che lo stesso è alimentato dai contributi delle fondazioni di origine bancaria. Ne consegue, pertanto, che la relativa disciplina spetta allo Stato, afferendo anch'essa all'«ordinamento civile»".