Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4441 del 2018 (pubblicata il 23 luglio scorso), ha indicato i criteri per determinare la prevalenza dei prodotti propri nella vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Tale circostanza permette all'agricoltore una semplificazione procedurale per l'esercizio dell'attività di vendita, per la quale non è dovuta, in particolare, la presentazione al Comune di una segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura di esercizi di vicinato (ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010).
L'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, infatti, prevede che gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese possano vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, salve le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. In tal caso, la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. La vendita diretta mediante il commercio elettronico - inoltre - può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. La suddetta disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Inoltre, qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le ordinarie disposizioni sul commercio previste dal decreto legislativo n. 114 del 1998.
Ora, la suddetta sentenza del Consiglio di Stato ha precisato che circa "il significato da attribuire alla condizione della prevalenza, stabilita espressamente dal decreto legislativo n. 228 del 2001, deve ragionevolmente ritenersi che vi è prevalenza sulla base di un confronto in termini quantitativi tra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico. Ove sia necessario confrontare prodotti appartenenti a comparti diversi, la condizione della prevalenza deve essere verificata in termini valoristici, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e il valore dei prodotti acquistati da terzi".
Come ricordato, poi, la semplificazione degli adempimenti amministrativi per la vendita diretta, prevista dal citato art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, inerenti al ciclo produttivo dell'impresa. Su questo aspetto, il Consiglio di Stato ha statuito che tali prodotti derivati sono solo quelli che "derivano da quelli agricoli e zootecnici dell'azienda stessa" e non, dunque, anche quelli provenienti da aziende terze.