segnalazione 8 giugno 2018
Studi - Giustizia Estinzione del reato per condotte riparatorie: Cassazione

La Cassazione penale (sezione VI, sentenza 8 giugno 2018, n. 26285) ha affermato che la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter c.p. deve ritenersi applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina, quando le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso del giudizio di merito. La Corte, modificando un proprio precedente orientamento, ha ammesso la possibilità di riconoscere l'estinzione del reato anche in sede di giudizio di legittimità, quando possano trarsi elementi di convincimento dalle risultanze delle attività istruttorie compiute nel corso del giudizio di merito e trasfuse nella relativa decisione, come nel caso in cui sia riconosciuta l'attenuante dell'integrale risarcimento del danno prima del giudizio, a norma dell'art. 62, primo comma, n. 6, c.p.