segnalazione 1 giugno 2018
Studi - Affari sociali Risparmi di spesa a livello regionale: è illegittima la norma statale che prevede la prosecuzione di misure per il concorso delle regioni alla finanza pubblica tramite riduzione della spesa sanitaria
E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la sentenza della Corte costituzionale ( Sent. n. 103/2018) che dichiara l'illegittimità costituzionale della prosecuzione delle misure di concorso alla finanza pubblica che impone risparmi di spesa (anche sanitaria) alle regioni (v. comma 527, art. 1, della legge di bilancio per il 2017 che aveva esteso al 2020 il contributo di 750 milioni a carico delle regioni a statuto ordinario, previsto dal primo periodo art. 46, comma 6, del DL. n. 66/2014, qui un approfondimento).
L'estensione, infatti:
a) contrasta con il principio di transitorietà
b) sottrae al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici della disposizione di riduzione del livello di finanziamento del SSN che, in una prospettiva di lungo periodo, rischia di non garantire il rispetto del LEA e il diritto alla salute.

La stessa sentenza n. 103 stigmatizza inoltre il comportamento delle regioni a Statuto speciale che si sono sottratte alla sottoscrizione degli accordi bilaterali con lo Stato per sancire il loro contributo al risanamento del settore sanitario: la Corte ritiene infatti non rispettoso del principio di leale collaborazione il rifiuto della stipula degli accordi, determinando ciò una ulteriore riduzione del livello del fabbisogno sanitario nazionale con l'accollo da parte delle regioni a statuto ordinario del maggiore contributo per il risanamento della finanza pubblica.

La sentenza ipotizza pertanto di scongiurare in futuro uno stallo delle trattative anche mediante una provvisoria determinazione unilaterale, da parte dello Stato, del riparto pro quota tra le autonomie speciali del contributo loro imposto, fino alla stipula dei necessari accordi bilaterali.