Con riferimento alla materia fiscale il PNRR presenta interventi circoscritti, concentrandosi essenzialmente su due aspetti: da una parte gli interventi di riforma per rafforzare l'amministrazione fiscale per contrastare l'evasione e migliorare la compliance dei contribuenti, mentre dall'altra si prevede il completamento dell'attuazione del federalismo fiscale.
In tale quadro, la riforma fiscale è una riforma di accompagnamento: essa è considerata parte integrante della ripresa da innescare anche grazie alle risorse europee, ma non è parte del Piano e alla sua attuazione non è connessa un'erogazione di risorse.
Nella Missione 1, Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" sono presenti alcune riforme in tema di contabilità pubblica. All'interno della riforma della pubblica amministrazione si possono indivudare alcuni interventi inerenti la governance del PNRR. Una riforma organica riguarda la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Altre riforme prevedono misure di bilancio strutturali volte a migliorare l'efficienza della spesa pubblica sia a livello centrale, rafforzando l'attuale quadro di revisione annuale della spesa (spending review), sia a livello subnazionale, portando a compimento la riforma delle relazioni in materia di bilancio tra i vari livelli di governo (federalismo fiscale e riforma della contabilità).
Con riferimento alla materia fiscale il PNRR presenta interventi circoscritti.
Il documento si concentra essenzialmente su due aspetti: da una parte vengono delineati interventi di riforma diretti a rafforzare la capacità dell'amministrazione fiscale di contrastare l'evasione fiscale, e a migliorare la compliance dei contribuenti e dall'altra si prevede il completamento dell'attuazione del federalismo fiscale (da attuare entro marzo 2026) sia regionale che degli enti locali.
In questo quadro le cd. riforme abilitanti riportate nel Piano, ossia gli interventi diretti a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali e gli interventi atti al recupero di gettito cd. riduzione del tax gap (entro il 2022), consistono essenzialmente: nel contrasto del fenomeno dell'omessa fatturazione, nel miglioramento dell'infrastruttura informatica e dell'analisi dei dati disponibili per favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali anche con un potenziamento dei controlli, nel rafforzamento dell'amministrazione fiscale (con l'assunzione di oltre 4.000 unità di personale), nell'adozione di iniziative dirette a ridurre la propensione all'evasione oltre che, sotto il profilo della semplificazione, nell'invio della dichiarazione IVA precompilata ai contribuenti e nel miglioramento qualitativo e quantitativo delle cosiddette "lettere di conformità".
Quanto agli investimenti, si ritrova nel piano un unico investimento di 25 milioni di euro volto all'acquisizione di sistemi informativi operativi utilizzati per combattere la criminalità economica.
All'interno della Riforma della Pubblica amministrazione si possono individuare alcuni traguardi che riguardano in particolare la governance e il monitoraggio del PNRR.
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 77 del 2021 è stata definita la governance del PNRR con la disciplina del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e dei poteri sostitutivi, del superamento del dissenso e delle procedure finanziarie. Il D.M. 11 ottobre 2021 ha disciplinato le procedure sulla gestione finanziaria delle risorse previste dal PNRR. In tal modo è stato attuato il traguardo M1C1-51 che richiedeva entro il 2021 l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR.
Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 è intervenuto sulla governance del PNRR con modifiche che hanno riguardato, in sintesi: il rafforzamento del ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio, con l'istituzione della Struttura di missione PNRR; la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, e il trasferimento delle funzioni alla Cabina di regia per il PNRR; la riorganizzazione delle Unità di missione presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano.
Il sistema di monitoraggio sull'attuazione del PNRR è assicurato dal sistema unitario ReGIS, entrato in funzione entro la fine del 2021, in attuazione del traguardo M1C1-68. Il sistema informatico rileva i dati di attuazione finanziaria e l'avanzamento degli indicatori di realizzazione fisica e procedurale.
Per l'attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari è stato istituito un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello del PNRR per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del Fondo per gli investimenti complementari di 30,5 miliardi di euro, in attuazione del traguardo M1C1-55. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari sono stati individuati nell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato in attuazione del D.L. n. 59 del 2021.
Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei 6 programmi cofinanziati dal PNRR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 (si veda in particolare l'allegato 1
), il quale ha altresì definito le modalità di monitoraggio.
Inoltre entro il 30 giugno 2025 dovrà essere pubblicata una relazione che dia conto dell'impatto delle azioni volte a fornire assistenza tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziate attraverso il bilancio nazionale e conseguire un significativo assorbimento delle risorse del Fondo complementare assegnate fino al 2024 (M1C1-62).
La riforma prevede che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. Al fine di ridurre i termini di pagamento in modo strutturale sono previsti ulteriori obiettivi volti a garantire che gli stessi termini siano mantenuti anche nel 2024.
La normativa nazionale vigente già stabilisce i suddetti termini di 30 o 60 giorni, previsti dalla Direttiva 2011/7/UE, a cui le pubbliche amministrazioni si devono attenere. Nondimeno l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della predetta direttiva. Con la Circolare n. 17 del 7 aprile 2022 la Ragioneria generale dello Stato ha indicato le modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento del pubbliche amministrazioni previste dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), come successivamente modificata dall'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 152 del 2021.
L'art.4-bis del D.L. n. 13/2023 ha disposto che le amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per rendere efficienti i processi di spesa. Tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. La Ragioneria generale dello Stato deve definire, entro il 21 maggio 2023, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.
Con la modifica del PNRR italiano approvato dal Consiglio UE l'8 dicembre 2023 sono stati posticipati di qundici mesi gli obiettivi finali della Riforma 1.11. Si prevede pertanto la riforma garantisca che entro il 2025 (i) le amministrazioni pubbliche a livello centrale, regionale e locale locali paghino entro 30 giorni e (ii) le autorità sanitarie regionali paghino entro 60 giorni. Per garantire che il problema dei ritardi di pagamento sia risolto strutturalmente, questa riforma consiste anche nel garantire che nel 2026 (i) le amministrazioni pubbliche a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare entro 30 giorni e (ii) le autorità sanitarie regionali paghino entro 60 giorni. Con la modifica approvata a dicembre 2023 sono stati inseriti 5 nuovi Traguardi che prevedono, in sintesi, l'adozione a partire dal 2024 di un pacchetto strutturale con azioni sia a livello centrale che locale, compresa l'entrata in vigore della legislazione che dispone l'aumento delle risorse umane che si occupano di pagamenti presso le amministrazioni centrali e locali e l'introduzione di disposizioni volte a consentire la cessione di crediti a terzi dopo 30 giorni di silenzio/inadempimento della pubblica amministrazione. Tali Traguardi sono stati ridefiniti con la modifica del PNRR approvata dal Consiglio UE il 18 novembre 2024.
L'articolo 40 del D.L. n. 19 del 2024 prevede diverse disposizioni volte a ridurre i tempi di pagamento da parte delle PA. In particolare: riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione (comma 1); riduce da 60 giorni a 30 giorni il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria (comma 2); prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) per ogni singola pubblica amministrazione dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati (comma 3); disciplina, per i Ministeri e i Comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti, i Piani degli interventi necessari per il superamento dei ritardi (commi 4-7); dispone l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento (comma 8); estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle Province e Città metropolitane (comma 9).
Per l'attuazione del traguardo M1C1-72-bis, relativo alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, l'articolo 6, commi 1-2, del decreto-legge n. 155 del 2024, ha stabilito l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell'effettiva predisposizione dei piani. Sul sito del MEF dedicato ai "Tempi di pagamento e debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni" sono pubblicati i modelli del piano annuale dei flussi di cassa per il 2025 che deve essere presentato dai vari enti ed organismi pubblici (territoriali e non territoriali).
In attuazione del traguardo M1C1-72-ter, l'articolo 6-sexies del decreto-legge n. 155 del 2024 dispone che i Ministeri, i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le Province e le Città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le suddette amministrazioni sono altresì autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026. I Comuni con popolazione inferiore a 60.000 che abbiano fatto registrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali sono chiamati a predisporre specifici piani di intervento per la riduzione dei tempi di pagamento che dovranno contenere, tra l'altro, la previsione di una struttura dedicata ai pagamenti nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti oppure l'individuazione, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali.
Con riferimento alla trasparenza e diffusione dei dati sui tempi di pagamento, nel sito web della Ragioneria generale dello Stato è disponibile una sezione denominata Tempi di pagamento e debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni con l'aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio degli indicatori dei tempi di pagamento, per le fatture emesse nel primo semestre degli anni 2021-2023, e l'aggiornamento dello stock di debito commerciale residuo scaduto al 31 dicembre 2022.
La riforma intende rafforzare il processo di revisione e valutazione della spesa (spending review) all'interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, come già previsto dalla legislazione nazionale (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In questo ambito si prevede il rafforzamento delle strutture esistenti e l'implementazione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze. L'obiettivo è di conseguire maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di rendere maggiormente sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e della spesa pubblica. Si tratta inoltre di implementare il "bilancio di genere" e potenziare ulteriormente il green budgeting, così da poter avere un più ampio e significativo set informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.
Al 31 dicembre 2021 è stato raggiunto il primo traguardo (M1C1-100) che prevedeva l'entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa: è stato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa (articolo 9, commi 8 e 9, del D.L. n. 152/2021). Il Comitato ha prodotto, nel novembre 2023, un documento recante "Criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa". I Ministeri sono chiamati a redigere un Piano triennale che contenga proposte di riforma e riallocazione delle risorse in tempo utile per la predisposizione del disegno di legge di bilancio. Il Piano viene presentato ogni anno e contiene i progetti che descrivono le attività di analisi e valutazione per il triennio successivo. Ogni progetto prevede la redazione di un report di valutazione e la formulazione di concrete proposte di miglioramento delle politiche analizzate (opzioni di riforma), al fine di aumentare il valore delle risorse pubbliche utilizzate, ridurre inefficienze e fornire informazioni tempestive in sede di predisposizione del bilancio. Nel 2024 sono stati presentati i Piani triennali di analisi e valutazione della spesa consultabili a questa pagina.
Il DEF 2022 ha stabilito che le amministrazioni centrali dovranno assicurare i seguenti risparmi di spesa per il triennio 2023-2025: 800 milioni per il 2023; 1.200 milioni per il 2024; 1.500 milioni per il 2025. La ripartizione tra i Ministeri e le aree di intervento sono stte definite con il D.P.C.M. 4 novembre 2022 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009. In tal modo è stato raggiunto il secondo traguardo che richiedeva la definizione degli obiettivi di risparmio per la spending review relativi agli anni 2023-2025 (M1C1-104). La legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) ha realizzato gli obiettivi di spending review determinando minori spese per il bilancio dello Stato, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi 883,1 milioni di euro nel 2023, 1.319,0 milioni nel 2024, 1.480,4 milioni dal 2025, in gran parte mediante riduzioni degli stanziamenti di leggi di spesa operati in Sezione II. Il DEF 2023 stabilisce un ulteriore obiettivo di risparmio che le amministrazioni centrali devono conseguire in termini di indebitamento netto pari a: 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026. Con il D.P.C.M. 7 agosto 2023 gli obiettivi di risparmio indicati dal DEF 2023 in termini di indebitamento netto sono stati ripartiti tra i Ministeri. Tali riduzioni di spesa si aggiungono a quanto già previsto con la legge di bilancio 2023, portando la riduzione complessiva a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026.
Nella NADEF 2023 il Governo ha preannunciato ulteriori misure di riduzioni della spesa nella manovra per il 2024, rispetto a quelle già previste dal DEF 2023 e attuate dal DPCM 7 agosto 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell'UE in materia di spending review. La legge di bilancio per il 2024 (art. 1, commi 523-526, della legge n. 213 del 2023) ha previsto un'ulteriore riduzione delle dotazioni degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026
In attuazione del traguardo previsto entro il 31 dicembre 2022 (M1C1-102) la Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, ha pubblicato il 30 dicembre 2022 la relazione "La revisione della spesa del bilancio dello Stato: valutazione dell'efficacia delle prassi di alcuni ministeri e linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa". La RGS ha inoltre adottato alla fine del 2022 le "Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato".
I successivi traguardi della riforma riguardano la riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere (M1C1-110) a decorrere dalla legge di bilancio per il 2024, e l'adozione delle Relazioni annuali da parte del MEF che certifichino il completamento del processo e il conseguimento degli obiettivi di spending review per gli anni dal 2023 al 2025 (M1C1-111, 115 e 122).
In attuazione dell'obiettivo in scadenza a fine 2023, l'art. 51-bis del D.L. n. 13/2023 ha disposto la presentazione nel disegno di legge di bilancio, a decorrere dal bilancio per il 2024, di allegati nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso al Parlamento il 30 novembre 2023 il documento concernente le spese del bilancio secondo la prospettiva di genere e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il documento le spese ambientali del bilancio dello Stato e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, allegati al disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926) in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51-bis. Per quanto riguarda la legge di bilancio 2025 (A.C. 2112) l'allegato conoscitivo sul bilancio di genere e sul bilancio ambientale è stato trasmesso alle Camere il 16 dicembre 2024.
Si sottoline, infine, che nel Piano Stutturale di Bilancio 2025-2029 presentato dall'Italia ad ottobre 2024 e approvato dal Consiglio UE a gennaio 2025, tra gli impegni che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento di bilancio figurano le misure collegate alla Riforma 1.13 del PNRR. In particolare il PSB contempla il traguardo M1C1-122 del PNRR, il quale prevede (entro giugno 2026) il completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024. Il PSB inoltre indica i seguenti impegni aggiuntivi: i) rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica; ii) potenziare le attività di ispezione sulla gestione della spesa pubblica condotte dal Ministero dell'economia e delle finanze su tutti gli enti che ricevono sostegno pubblico, comprese le autorità subnazionali e le imprese statali; iii) riformare il quadro di regole per il controllo della spesa per le amministrazioni pubbliche centrali, che preveda una maggiore responsabilità finanziaria delle amministrazioni. Tali interventi devono esseere completati entro il secondo trimestre 2029.
La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge n. 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. Entro marzo 2026 si richiede, in particolare, l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale (M1C1-119) e per province e città metropolitane (M1C1-120).
In attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) il decreto legislativo n. 68 del 2011 (federalismo regionale) prefigura l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO) attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi. L'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali è stata da ultima differita al 2023 dall'articolo 31-sexies del D.L. n. 137 del 2020.
L'attuazione del federalismo fiscale per le province, come delineato dal D.Lgs. n. 68 del 2011, è stato fortemente condizionata dalle manovre di finanza pubblica a partire dal 2010, nonché dalle riforme istituzionali - poi respinte dal referendum del 2016 - che prevedevano la soppressione dell'ente provincia. Con le leggi di bilancio per il 2022 e il 2023 sono state introdotte disposizioni volte a definire nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane a decorrere dal 2022, in particolare, con l'istituzione di due fondi unici, uno per le province e uno per le città metropolitane, nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti a tali enti. La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 20213) contiene principi e criteri direttivi che riguardano sia l'attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13), sia la revisione del sistema fiscale dei comuni delle Città metropolitane e delle province (art. 14).
La riforma è volta ad implementare, entro giugno 2026, un sistema di contabilità unico per il settore pubblico, basato sul principio di competenza economica (accrual). La completezza delle rilevazioni contabili permette di migliorare i processi gestionali interni con particolare riferimento ai profili di costo e di efficienza, favorisce una valutazione veritiera della ricchezza del Paese attraverso la rilevazione degli stock economico-patrimoniali disponibili o impiegati nella gestione e fornisce gli strumenti utili per assicurare maggiore equità intergenerazionale e sostenibilità di medio-lungo termine delle decisioni. Presso la Ragioneria generale dello Stato è stata costituita una struttura di governance che ha come scopo la definizione dell'impianto e delle regole per l'adozione di un sistema unico di contabilità economico patrimoniale basato sul principio accrual (competenza economica), con un unico corpus di principi contabili generali, ispirati agli IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS (European Public Sector Accounting Standards), in coerenza con il processo di definizione degli standard nell'ambito degli specifici tavoli di lavoro dell'Unione Europea (articolo 9, comma 14, del D.L. n. 152 del 2021).
Il Quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il Piano dei Conti Multidimensionale sono stati formalmente approvati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli standard contabili italiani (ITAS), insieme al Quadro Concettuale e alle Linee guida, rappresentano un corpus unico di regole per la rendicontazione e per la redazione del bilancio di esercizio delle amministrazioni pubbliche. Sono consultabili a questa pagina.
Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, all'articolo 10, commi 3-12, disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della Riforma 1.15, la quale prevede l'elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. accrual) con riferimento all'esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico. Sono elencate le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota della riforma, tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per competenza economica per l'esercizio 2025. La norma disciplina, tra l'altro, il completamento della formazione di base per le amministrazioni assoggettate alla fase pilota. Con il D.M. 23 dicembre 2024 sono state fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile per l'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti (M1C1-108) e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché per le modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e per le modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS.