L'architettura del sistema di governance del PNRR configura un significativo ruolo di indirizzo e controllo a livello governativo, tradottosi, tra le altre misure, anche nella creazione di nuovi organismi e uffici all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministeri. Sono state istituite e individuate, al contempo, sedi di raccordo tra livello centrale e territoriale, al fine di assicurare il coordinamento necessario per l'attuazione di quella consistente parte di investimenti previsti dal Piano che richiede un'attuazione a livello locale.
La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata definita, principalmente, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come successivamente modificato da ulteriori interventi legislativi, in particolare dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e, da ultimo, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Le recenti modifiche hanno riguardato, in sintesi: il rafforzamento del ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio, con l'istituzione della Struttura di missione PNRR; la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, e il trasferimento delle funzioni alla Cabina di regia per il PNRR; la riorganizzazione delle Unità di missione presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano.
La disciplina prevista dal D.L. n. 77 del 2021 e dalle successive modifiche intervenute costituisce l'attuazione di uno specifico traguardo del PNRR che ha richiesto l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR entro il primo trimestre del 2021.
La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In primo luogo la Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dai Ministri e dai Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta, esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza Stato-Regioni, su questioni d'interesse di più Regioni ovvero il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale. Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale. La Cabina di regia trasmette al Parlamento, inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro (D.L. n. 77/2021, art. 2). Il D.L. n. 19 del 2024 ha previsto la partecipazione del Presidente del CNEL alla Cabina di regia per il PNRR (art. 10).
Alla Cabina di regia è attribuito, inoltre, il compito di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale (prima attribuito al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, soppresso dal D.L. n. 13 del 2023). Quando la Cabina di regia si riunisce in relazione allo svolgimento delle attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, alle sedute partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'ANCI, il Presidente dell'UPI, il sindaco di Roma capitale, rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con D.P.C.M (art. 2, comma 3-bis).
L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai Comitati interministeriali per la transizione digitale e per la transizione ecologica disciplinati dal decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, i quali svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato (art. 2, comma 4).
Con il D.L. n. 13 del 2023 (modificato dal D.L. n. 19 del 2024) è stata istituita una nuova Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2026, con il compito di supportare l'Autorità politica delegata (ovvero il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR) nelle funzioni d'indirizzo e coordinamento del Governo nell'attuazione del PNRR (art. 2). La Struttura di Missione, inoltre, svolge le interlocuzioni con la Commissione europea e costituisce il punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo. In collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR (del MEF) provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie. La Struttura sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria per la formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR e assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR, le attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR. Al fine di verificare la coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati il D.L. n. 19 del 2024 ha attribuito alla Struttura di Missione la facoltà di effettuare ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori. La Struttura di Missione del PNRR è gestita da un coordinatore ed è articolata in cinque direzioni generali. Ad essa sono assegnati 9 unità di personale di livello dirigenziale, 50 unità di personale non dirigenziale ed un contingente di esperti in un limite di spesa complessiva annuale. Alla Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio sono trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica e il compito di individuare gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi - compito precedentemente attribuito all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione (art. 2, comma 2, del D.L. n. 13 del 2023). I compiti e la composizione della Struttura di Missione sono stati definiti dal D.P.C.M. 26 aprile 2023, modificato dal D.P.C.M. 13 giugno 2024 il quale ha recepito le novità introdotte con il D.L. n. 19 del 2024.
A supporto delle attività della Cabina di regia è stata istituita una Segreteria tecnica. La Segreteria tecnica aveva tra i suoi compiti: l'elaborazione di periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sullo stato di attuazione del Piano; la segnalazione al Presidente del Consiglio delle azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia; l'acquisizione dal Servizio centrale per il PNRR delle informazioni e dei dati di attuazione del Piano livello di ciascun progetto, anche con riguardo alla tempistica programmata e ad eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi; la proposta al Presidente del Consiglio dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi sottoponendoli all'esame del Consiglio dei ministri; l'istruzione dei procedimenti per il superamento del dissenso (art. 4). La Segreteria tecnica, inoltre, vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia (compito attribuito dal D.L. n. 13 del 2023). I compiti e le funzioni della Segreteria tecnica sono stati trasferiti, come detto, alla Struttura di Missione PNRR dal D.L. n. 13 del 2023.
Presso la Presidenza del Consiglio, inoltre, è istituita un'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano (art. 5).
Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali è stato istituito il Nucleo PNRR Stato-Regioni, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, il supporto tecnico del Nucleo riguarda le attività volte a: curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con gli enti territoriali; prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, c.d. "Progetto bandiera" al fine di favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti (come precisato dal D.L. n. 19 del 2024, art. 37); prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti; condividere, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza agli enti territoriali (art. 33 del D.L. n. 152 del 2021). Il D.L. n. 13 del 2023 ha demandato ad un D.P.C.M. il compito di prevedere una riorganizzazione delle strutture presso la Presidenza del Consiglio, ovvero: le unità di missione istituite presso la P.C.M.; la struttura per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; il Nucleo PNRR Stato-Regioni.
Il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, previsto dall'articolo D.L. n. 77 del 2021, è stato soppresso dal D.L. n. 13 del 2023 e le funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono state trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR sono i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.
Con il decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021) è stato, quindi, definito il riparto delle risorse finanziarie del PNRR (191,5 miliardi di euro) tra le amministrazioni centrali titolari degli interventi, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse (tabella A) e la ripartizione delle risorse in relazione ai traguardi e agli obiettivi da conseguire, per ciascuna scadenza semestrale (tabella B). La tabella A allegata al D.M. 6 agosto 2021 è stata da ultimo sostituita dal D.M. 23 febbraio 2023 il quale ha recepito le precedenti modifiche (previste dal D.M. 23 novembre 2021, dal D.M. 3 febbraio 2022 e dal D.M. 24 agosto 2022) e ha aggiornato le denominazioni dei Ministeri.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR (art. 8). Il D.P.C.M. 9 luglio 2021 ha individuato le amministrazioni centrali abilitate all'istituzione delle unità di missione (tabella A) e le altre amministrazioni centrali nelle quali le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono assegnate a strutture di livello dirigenziale generali già esistenti (Tabella B).
Il D.L. n. 13 del 2023 ha previsto che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (disciplinati dall'articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022) possano prevedere la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali. Se la riorganizzazione importi decadenza dagli incarichi dirigenziali relativi a strutture dirigenziali ed unità di missione, tale decadenza si produce solo alla conclusione del conferimento dei nuovi incarichi.
Il D.L. n. 19 del 2024 ha previsto che in caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF (articolo 2).
I soggetti attuatori sono i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR. Per quanto riguarda i soggetti pubblici può trattarsi delle Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome e enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Si tratta di soggetti privati nel caso in cui la realizzazione dei progetti sia a loro affidata tramite bandi pubblici.
I soggetti attuatori sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti. Essi assicurano che tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. I soggetti attuatori assicurano altresì la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti (Circolare RGS n.9 del 2022).
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative (art. 2, comma 6-bis).
Le amministrazioni statali devono pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione con le informazioni essenziali riguardanti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e a opere pubbliche finanziati con le risorse previste dal PNRR (D.L. n. 17 del 2022, art. 35-bis).
L'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 155 del 2024 ha sistematizzato la disciplina in materia di adempimenti di controllo nell'attuazione del PNRR, individuando le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
I soggetti attuatori assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. In particolare essi:
a) effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti; b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi; c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali ed europee per le rispettive attività di controllo e di audit; d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi. Gli adempimenti previsti per i soggetti attuatori costituiscono un presupposto necessario per le attestazioni prescritte dall'articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2023, funzionali ad ottenere le anticipazioni di cassa fino al 90 per cento per i pagamenti degli interventi PNRR.
Le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile. A tal fine, le amministrazioni: a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente; b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati; c) verificano l'espletamento degli adempimenti citati in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR. Le amministrazioni centrali titolari, inoltre, integrano i controlli di regolarità formale con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario per: a) l'erogazione del saldo del finanziamento PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione; b) le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241.
Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati all'Ispettorato generale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato. Si tratta di un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea. L'Ispettorato è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR (articolo 6 del D.L. n. 77 del 2021, come modificato dal D.L. n. 13 del 2023). L'assetto originario prevedeva, in luogo dell'Ispettorato, il "Servizio centrale per il PNRR".
L'Ispettorato generale per il PNRR si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato. Esso assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato si raccordi con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato.
Presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è inoltre istituito un ufficio dirigenziale con funzioni di audit del PNRR; l'ufficio opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato (art.7).
Presso la Ragioneria generale dello Stato opera inoltre una unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU (legge n. 178 del 2020, comma 1050). Il D.L. n. 77 del 2021 ha specificato ulteriormente le funzioni e l'articolazione organizzativa dell'unità di missione (art. 7, commi 2 e 3).
Il sistema unitario «ReGiS» costituisce lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR (legge n. 178 del 2020, comma 1043). ReGiS è rivolto, dunque, alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR e mira a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente. L'aggiornamento del portale deve avvenire mensilmente: i Soggetti attuatori caricano i dati di propria competenza entro i primi 10 giorni successivi alla conclusione del mese oggetto di monitoraggio; le Unità di Missione PNRR, presso le Amministrazioni titolari nei successivi 20 giorni procedono alla validazione dei dati caricati.
Il D.L. n. 19 del 2024 (articolo 2) ha stabilito l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare su ReGiS, entro il 30 maggio 2024 (trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento. Entro i successivi trenta giorni l'unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento contenga tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che lo stesso assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR. La verifica dell'adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine. Decorso inutilmente il termine la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall'art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell'invio dei dati.
Sono previsti poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR. Nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 15 giorni per provvedere (termine così ridotto dal D.L. n. 13 del 2023). In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti (D.L. n. 77/2021, art. 12).
Il D.L. n. 13 del 2023 ha previsto la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale). Inoltre, ha previsto che il soggetto attuatore, in caso di inerzia, viene sentito dal Consiglio dei ministri prima della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause dell'inerzia.
Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dagli enti territoriali, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede direttamente il Ministro competente.
Nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale si applicano alcune le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) relative ai poteri dei Commissari straordinari ivi previsti.
In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente (in luogo della Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio, come previsto prima del D.L. n. 13 del 2023) - se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni - propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Se il dissenso, il diniego o l'opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi (art. 13).
Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Piano complementare al PNRR e per gli investimenti contenuti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (art. 14).
Il decreto-legge n. 19 del 2024 (articolo 9) ha previsto l'istituzione delle Cabine di coordinamento presso ciascuna Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo al fine di rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori, migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi ed esercitare i compiti di monitoraggio attribuiti al Prefetto in merito alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole da realizzare nell'ambito del PNRR.
I componenti di tale cabina di coordinamento sono: il Prefetto o suo delegato, che la presiede; il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati; un rappresentante della regione o della provincia autonoma; un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato; una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal PNRR o loro delegati; i rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Inoltre, possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché altri soggetti pubblici interessati.
Con la circolare 53/2024 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno si prevede che, in attesa della definizione delle Linee Guida per la predisposizione del piano di azione, le Prefetture sono invitate a istituire comunque tali cabine di coordinamento.
La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.L. 77 del 2021, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. La prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR è stata pubblicata nel marzo del 2022. La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha pubblicato ad agosto 2022 la relazione sullo stato di attuazione del PNRR nel primo semestre 2022. A marzo 2023 è stata pubblicata la seconda Relazione semestrale della Corte dei conti sul PNRR. A novembre 2023 è stata pubblicata la terza Relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR.
A maggio 2024 è stata pubblicata la quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR nella quale la Corte ha esaminato, in particolare, i principali effetti della revisione del Piano approvata con decisione del Consiglio europeo dell'8 dicembre 2023. A dicembre 2024 la Corte dei conti ha pubblicato la quinta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (I e II semestre 2024) nella quale sono analizzati i progressi registrati nel conseguimento di milestone e target semestrali, l'evoluzione della spesa e della relativa rendicontazione, un quadro complessivo dello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti ferroviari, una descrizione della strategia antifrode e del relativo livello di implementazione da parte delle Amministrazioni titolari di intervento. Sono di seguito approfonditi i seguenti temi: il contributo del Piano nell'affrontare il problema del disagio abitativo; le misure di efficientamento energetico degli edifici; l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche.
In attuazione dell'art. 22, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020 è stato istituito il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato. L'obiettivo del controllo concomitante è quello di intervenire in itinere durante l'attuazione di un piano, programma o progetto, esercitando un'azione acceleratoria e propulsiva dell'azione amministrativa e assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica. Il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti nel febbraio 2023 ha approvato la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR nel 2022, nel quale ha adottato ventisei delibere, per complessivi 23 mld del PNRR e per complessivi 2 mld del PNC. Le criticità rilevate hanno riguardato principalmente: inefficienza nella fase di programmazione; ritardi in fase attuativa; inefficienza della spesa; mancato rispetto del principio del riequilibrio territoriale; criticità organizzative in materia di mancato coordinamento, integrazione informatica e avvalimento del soggetto in house; esternalità negative.
Nel corso della conversione del D.L. n. 44 del 2023 è stata stabilita l'esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC (art.1, comma 12-quinquies, lett. b) che ha modificato l'art. 22, comma 1, D.L. 76/2020). Sui piani, programmi e progetti previsti dal PNRR o dal PNC rimane in vigore l'ordinario controllo ex art. 3 della legge n. 20 del 1994 – richiamato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 – che costituisce un controllo successivo sulla gestione.
L'articolo 46 della legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020) ha ampliato la funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. Al livello centrale le Sezioni riunite in sede consultiva, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. Al livello locale le Sezioni regionali di controllo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, rendono pareri sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. Qualora le amministrazioni si conformano nella loro attività ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva nella valutazione della responsabilità amministrativa è esclusa, in ogni caso, la colpa grave.
Si ricorda inoltre che la la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato svolge esamina le gestioni attuative del PNRR e del PNC in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché in applicazione dell'articolo 7, comma 7, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con produzione di rapporti periodici a cadenza almeno semestrale. Da ultimo ha pubblicato a marzo 2025 la relazione sullo stato di attuazione degli interventi PNRR e PNC oggetto di controllo nel 2024, nella quale ha evidenziato che il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, stabiliti a livello nazionale e concordati a livello europeo, è in linea con le previsioni, mentre permangono alcune criticità che richiedono attenzione costante e interventi mirati, soprattutto in vista della scadenza del Piano fissata a giugno 2026.