L'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato - secondo la disciplina recata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 - in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto. Si ricorda che rispetto alla disciplina precedente - che limitava le variazioni delle previsioni al rispetto della legislazione sostanziale vigente (nel senso che non potevano essere modificati, in sede di assestamento, stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti) - in sede di assestamento possono essere modificati gli stanziamenti di spese predeterminate per legge in virtù della disposizione in materia di flessibilità di bilancio, contenuta al comma 3 dell'articolo 33 della legge di contabilità, che consente la possibilità di effettuare variazioni compensative, in corso d'anno, tra i programmi di una stessa missione di spesa, ivi comprese appunto le spese predeterminate per legge, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti, secondo le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità.