dossier 16 settembre 2025
Studi - Affari regionali La legge elettorale della Regione Marche

Nei giorni 28 e 29 settembre 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta della Regione Marche.

Come per le altre regioni a statuto ordinario, il sistema di elezione è disciplinato dalla regione in virtù della potestà legislativa concorrente, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità. Successivamente la legge n. 165 del 2004 (modificata nel 2016 in tema di parità di genere e più recentemente, nel 2024, in materia di sottoscrizioni delle candidature) ha stabilito principi e limiti cui è sottoposta la potestà legislativa regionale in materia.

Nello specifico, la legge n. 165 del 2004 definisce i principi fondamentali in materia di ineleggibilità (articolo 2), di incompatibilità (articolo 3) e in materia di elezione (articolo 4). L'articolo 5, inoltre, stabilisce la durata degli organi elettivi delle regioni in 5 anni, specifica che il quinquennio decorre dalla data di elezione del Consiglio regionale e che le elezioni del nuovo Consiglio hanno luogo non oltre sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni successivi.

Per quanto riguarda la materia elettorale, l''articolo 4 esprime i seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive; il principio è declinato in specifiche disposizioni nel caso il sistema elettorale preveda liste con o senza espressione di preferenze, o preveda collegi uninominali;

c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera; quest'ultimo principio, inoltre, è ora ribadito dalla norma contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 2025, n. 122.

La legge regionale n. 27 del 2004, e successive modificazioni, prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all'elezione del Consiglio regionale. Il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con l'attribuzione di un premio di maggioranza variabile, per la coalizione espressione del candidato Presidente proclamato eletto che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi. I seggi sono attribuiti a liste provinciali concorrenti collegate, singolarmente o in coalizione tra loro, con un candidato alla carica di Presidente della Giunta. Le circoscrizioni corrispondono alle province.

La normativa regionale stabilisce il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta e l'incompatibilità della carica di assessore regionale con quella di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore (art. 3-bis, L.R. n. 27 del 2004). Non sono disciplinate altre cause di incompatibilità o ineleggibilità. Al riguardo, la legge regionale fa rinvio esplicito alla "legislazione nazionale vigente" per quanto concerne le norme sull'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità che si applicano ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali (art. 3-bis, comma 3). Un altro rinvio alla legislazione nazionale, contenuto all'art.1, comma 4 della medesima legge regionale, è riferito a tutto quanto non da essa disciplinato: il riferimento è, in questo caso, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R. n. 570/1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti) e alla legge n. 108 del 1968, la prima legge nazionale che disciplina l'elezione dei consigli regionali.

Per quanto concerne l'indizione delle elezioni, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 27 del 2004 (art. 1, comma 4) le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio. La norma stabilisce, inoltre, che le elezioni hanno luogo in un'unica giornata. Per le consultazioni elettorali (e referendarie) che si devono svolgere nel 2025, tuttavia, il decreto legge n. 27 del 2025 (convertito dalla legge n. 72 del 2025) ha stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013 (norma che pure stabilisce lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata), che esse si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il 20 settembre scade il quinquennio di durata del Consiglio regionale e dunque Il Presidente della Giunta regionale in carica ha adottato il decreto n. 59 del 21 luglio 2025 con il quale ha convocato i comizi elettorali per il 28 e 29 settembre 2025. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 28 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 29 settembre dalle ore 7 alle ore 15. Con il medesimo decreto sono stati assegnati i seggi a ciascuna circoscrizione elettorale (vedi infra).

Le informazioni e la normativa regionale e nazionale di rilievo per lo svolgimento delle elezioni sono presenti nel sito Elezioni regionali 2025, curato dalla Regione.