La proposta di legge A.C.1680 reca modifiche all'articolo 324 del codice di procedura penale in materia di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali. In particolare, l'intervento mira a sanzionare, con la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare reale, la tardiva trasmissione degli atti, da parte del pubblico ministero, al tribunale del riesame, dalla cui ricezione inizia a decorrere il termine perentorio di 10 giorni entro il quale deve essere adottata la decisione.