Il progetto di legge A.C. 1991, "Modifica all'articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti", interviene in materia di punibilità dei delitti di cui al Libro II, Titolo XIII ("Dei delitti contro il patrimonio"), commessi a danno di congiunti. In base all'assetto normativo attualmente vigente, l'art. 649 c.p. prevede un regime differenziato di punibilità fondato sulla natura e sull'intensità del vincolo familiare che lega l'autore del fatto di reato con la persona offesa.
Attraverso la proposta di legge in esame, si intende configurare il medesimo regime di punibilità per entrambe le categorie di congiunti. In particolare, si elimina la causa di non punibilità prescritta per i congiunti più stretti, estendendo anche a questi ultimi l'istituto della procedibilità a querela da parte della persona offesa.
Peraltro, il provvedimento in esame lascia inalterata la previsione attualmente contenuta all'art. 649, co. 3, c.p., che esclude la possibilità di applicare i particolari regimi di punibilità previsti da tale articolo nei casi di commissione di delitti quali "rapina" (art. 628 c.p.), "estorsione" (art. 629 c.p.), "sequestro di persona a scopo di estorsione" (art. 630 c.p.), nonché ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone.